Delibera n. 20911 - AREA PUBBLICA
Bollettino
« Indietro
Delibera n. 20911
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.cmp24.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche sul sito internet www.cmp24.com, è emerso che:
i. il sito www.cmp24.com, registrato in forma anonima, risulta redatto anche in lingua italiana e privo di meccanismi atti a impedire la registrazione agli utenti italiani;
ii. al potenziale investitore, previa registrazione e apertura di un conto, viene prospettata la possibilità di operare nel trading on line mediante una piattaforma denominata Metatrader4 su forex, indici, CFD, criptovalute, azioni;
iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; sono disponibili diverse tipologie di conto, che si differenziano tra loro per l'entità del deposito minimo richiesto e i benefit prospettati, denominate "base", "bronzo", "argento", "oro", "platino" e "nero";
iv. in calce a tutte le pagine del sito e nei "termini e condizioni" viene indicata la società CMP 24 Ltd, con dichiarata sede alle Isole Marshall.
CONSIDERATO che l'attività, tuttora in corso di svolgimento tramite il sito sopra menzionato, è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading su strumenti finanziari sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, tuttora in corso di svolgimento tramite il sito internet www.cmp24.com, è rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto lo stesso è consultabile anche in italiano; inoltre, è stata rilevata attività di cold calling;
CONSIDERATO che il soggetto menzionato nei siti internet non è autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tale società non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs.n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.cmp24.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
2 maggio 2019
IL PRESIDENTE
Paolo Savona