Delibera n. 20927 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20927
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere anche tramite i siti internet https://goldfxtrading.com e https://web.goldfxtrading.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dagli accertamenti effettuati sul sito internet https://goldfxtrading.com è emerso che:
i. il sito internet https://goldfxtrading.com re-indirizza al sito internet https://web.goldfxtrading.com;
ii. il sito internet https://web.goldfxtrading.com, ancorché non redatto in lingua italiana, riporta al suo interno un'utenza telefonica italiana (+39 0550107790);
iii. il sito internet https://web.goldfxtrading.com, registrato in forma anonima, prospetta, previa apertura di un conto e versamento della relativa provvista in denaro, la possibilità di effettuare operazioni su forex, azioni e CFD aventi quali attività sottostanti, indici e materie prime;
iv. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento in denaro, mediante il versamento di somme sul conto aperto on line;
v. all'interno del sito internet https://web.goldfxtrading.com è specificato che "GoldFxTrading owned and operated by GFT" con asserita sede a Londra e a Saint Vincent and the Grenadines;
vi. all'interno della sezione "Contact Us" del sito internet è indicato l'indirizzo di posta elettronica "info@goldfxtrading.com".
CONSIDERATO che l'attività tuttora in corso di svolgimento tramite i siti sopra menzionati è riconducibile alla prestazione di servizi e attività di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading online sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è rivolta anche al pubblico degli investitori italiani in quanto: a) i potenziali investitori residenti in Italia vengono contattati telefonicamente da soggetti riconducibili ai predetti siti internet; b) i potenziali investitori ricevono dalla casella di posta elettronica "compliance30@goldfxtrading" documentazione contrattuale e informativa redatta in lingua italiana; c) all'interno del sito https://web.goldfxtrading.com è indicata un'utenza telefonica specificamente dedicata agli utenti italiani.
CONSIDERATO che i siti non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi e attività di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto la società denominata GoldFxTrading (GFT) non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet https://goldfxtrading.com e https://web.goldfxtrading.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
8 maggio 2019
IL PRESIDENTE
Paolo Savona