Delibera n. 20928 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20928
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.mycrypto-invest.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche effettuate sul sito internet www.mycrypto-invest.com è emerso che:
i. il sito internet www.mycrypto-invest.com è disponibile anche nella versione in lingua italiana;
ii. il sito internet www.mycrypto-invest.com, registrato in forma anonima, prospetta, previa apertura di un conto e versamento della relativa provvista in denaro, la possibilità di effettuare operazioni su CFD aventi ad oggetto criptovalute;
iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento in denaro, mediante il versamento di somme sul conto aperto on line;
iv. nella sezione "Terms & Conditions" del sito internet www.mycrypto-invest.com è specificato che "MYCrypto Invest is the trading name of Partner Communication Ltd" con asserita sede a Londra;
v. all'interno della sezione "Contact Us" del sito internet è indicato l'indirizzo di posta elettronica "contact@mycrypto-invest.com".
CONSIDERATO che l'attività tuttora in corso di svolgimento tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi e attività di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading on line sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è rivolta anche al pubblico degli investitori italiani in quanto: a) il sito è disponibile anche in lingua italiana b) la documentazione contrattuale e informativa pervenuta ai potenziali investitori, all'interno della quale è indicato che MyCrypto-Invest è riconducibile alla società Fintech Horizons Limited con sede in Londra, risulta redatta in lingua italiana; c) è stata riferita attività di cold calling effettuata nei confronti di utenti residenti in Italia;
CONSIDERATO che il sito non è riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi e attività di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto né la società denominata Fintech Horizons Limited, né la società denominata Partner Communication Ltd risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.mycrypto-invest.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
8 maggio 2019
IL PRESIDENTE
Paolo Savona