Delibera n. 20951 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20952
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.capitalfmi.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche sul sito internet www.capitalfmi.com è emerso che:
i. il sito www.capitalfmi.com, registrato da un utente in forma anonima, risulta redatto anche in lingua italiana;
ii. al potenziale investitore, previa registrazione al sito e apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, viene offerta la possibilità di operare nel trading online su Forex, CFDs, Opzioni e Spread Betting riguardanti commodity, metalli preziosi, valute e indici;
iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, sono disponibili varie tipologie di conto, denominate, a seconda del deposito minimo da effettuare e dei benefit promessi, "Micro", "Standard", "Argento" e "Vip";
iv. all'interno della "area personale", accessibile inserendo le proprie credenziali, è possibile usufruire anche di un servizio denominato "copy strategy";
v. in calce alle pagine del sito internet si legge che esso "is owned by Global ES Ltd", con sede dichiarata presso Saint Vincent e Grenadine, e "powered by Sonartech OU", con sede dichiarata a Tallin (Estonia);
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading su strumenti finanziari sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO, inoltre, che è data anche la possibilità di effettuare operazioni di trading mediante funzione di c.d. "copy strategy";
CONSIDERATO che, alla luce dell'indicazione dell'European Securities and Markets Authority – ESMA del 22 giugno 2012, è stato chiarito che lo svolgimento dell'attività di esecuzione "automatica" di "segnali di trading" (c.d. "mirror trading"), ove abbia ad oggetto strumenti finanziari, integra la prestazione del servizio di investimento di gestione portafogli;
CONSIDERATO, altresì, che con la Comunicazione n. 12062946 del 26 luglio 2012 la Consob, richiamando la predetta indicazione dell'ESMA, ha evidenziato che chiunque intenda prestare professionalmente, nei confronti del pubblico italiano, il servizio finalizzato all'esecuzione automatica di "segnali di trading" deve essere autorizzato dalla competente Autorità e rispettare le regole di condotta contenute nella disciplina dei servizi di investimento;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.capitalfmi.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto tale sito è consultabile anche in italiano;
CONSIDERATO che nessuna delle società menzionate nel sito internet è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tali soggetti non risultano iscritti nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.capitalfmi.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
4 giugno 2019
IL PRESIDENTE
Paolo Savona