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Bollettino


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Delibera n. 20962

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i domini internet www.nasdaq500.com e https://client.nasdaq500.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche sul sito internet www.nasdaq500.com è emerso che:

i. mediante il sito internet www.nasdaq500.com viene offerta al potenziale investitore, previa registrazione e apertura di un conto tramite la procedura disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di operare su forex e CFD tramite le piattaforme denominate Metatrader4 e Active 8;

ii. è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana da parte di soggetti operanti per conto del predetto sito mediante sollecitazioni telefoniche (c.d. "cold calling") e nella sezione "Contact Us" è indicata un'utenza telefonica con prefisso italiano;

iii. il predetto sito risulta redatto in lingua inglese e parzialmente consultabile anche in lingua italiana in quanto all'interno dell'area riservata, cui l'utente ha accesso tramite il sottodominio http://client.nasdaq500.com, è selezionabile la lingua italiana e la piattaforma Active 8 è disponibile anche in versione italiana;

iv. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line;

v. il sito internet www.nasdaq500.com ed il sottodominio https://client.nasdaq500.com risultano riconducibili a Empika Enterprise LTD, in calce alle pagine del sito www.nasdaq500.com si legge che "This website is owned and operated by Empika Enterprise LTD", con sede dichiarata alle Marshall Islands;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i domini sopra menzionati è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading su strumenti finanziari sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite www.nasdaq500.com e https://client.nasdaq500.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani attesa la riferita attività di cold calling nei confronti del pubblico italiano, la parziale disponibilità delle pagine web anche in lingua italiana nonché l'indicazione di una utenza con prefisso italiano;

CONSIDERATO che la società menzionata nel sito internet non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tale soggetto non risulta iscritto nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i domini www.nasdaq500.com e https://client.nasdaq500.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

12 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona