Delibera n. 20972 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20972
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.bronzemarkets.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche sul sito internet www.bronzemarkets.com, è emerso che:
i. il sito www.bronzemarkets.com risulta redatto anche in lingua italiana e privo di meccanismi atti a impedire la registrazione agli utenti italiani;
ii. al potenziale investitore, previa registrazione e apertura di un conto, viene prospettata la possibilità di operare nel trading on line mediante la piattaforma c.d. Metatrader5, su "forex, CFDs, indici, criptovalute, metalli preziosi";
iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; sono disponibili diverse tipologie di conto, che si differenziano tra loro per l'entità del deposito minimo richiesto e i benefit prospettati, denominate "base", "standard", "argento", "oro" e "platino";
iv. nel sito è presente anche una sezione dedicata al "Trading algoritmico", in cui si fa riferimento a un software in grado di creare, tramite "complessi algoritmi matematici", ordini di compravendita sul mercato Forex, ottenendo così "rendimenti eccezionali";
v. nel sito è altresì presente una sezione dedicata ai cc.dd. conti "MAM", nella quale viene prospettato un sistema in grado di "dividere" le operazioni eseguite attraverso un "profilo principale (…) verso i profili sottoposti alla gestione";
vi. nella sezione denominata "partner" sono illustrati diversi programmi di affiliazione, prospettando i relativi vantaggi per i clienti che intendano aderirvi;
vii. in calce a tutte le pagine del sito e nei "termini e condizioni" viene indicata la società Silver Wolf Limited, con dichiarata sede alle Isole Marshall.
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito sopra menzionato, è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO, inoltre, che è data la possibilità di effettuare operazioni di trading mediante funzione di c.d. "trading automatico" attraverso un software in grado di creare, tramite "complessi algoritmi matematici", ordini di compravendita sul mercato Forex, ottenendo così "rendimenti eccezionali" e che tale attività è idonea a integrare il c.d. "autotrading" o "mirror trading";
CONSIDERATO che, alla luce dell'indicazione dell'European Securities and Markets Authority – ESMA del 22 giugno 2012, è stato chiarito che lo svolgimento dell'attività di esecuzione "automatica" di "segnali di trading" (c.d. "mirror trading"), ove abbia ad oggetto strumenti finanziari, integra la prestazione del servizio di investimento di gestione portafogli;
CONSIDERATO, altresì, che con la Comunicazione n. 12062946 del 26 luglio 2012 la Consob, richiamando la predetta indicazione dell'ESMA, ha evidenziato che chiunque intenda prestare professionalmente, nei confronti del pubblico italiano, il servizio finalizzato all'esecuzione automatica di "segnali di trading" deve essere autorizzato dalla competente Autorità e rispettare le regole di condotta contenute nella disciplina dei servizi di investimento;
CONSIDERATO, che attraverso il sito in epigrafe è offerta anche la possibilità di usufruire dei cc.dd. conti "MAM" per replicare automaticamente sul proprio conto le operazioni effettuate da un "trader gestore" e che anche tale servizio integra la gestione di portafogli;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, tuttora in corso di svolgimento tramite il sito internet www.bronzemarkets.com, è rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto lo stesso è consultabile anche in italiano; inoltre, è stata rilevata attività di cold calling;
CONSIDERATO che il soggetto menzionato nel sito internet non è autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tale società non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto (…) ordinare di porre termine alla violazione";
VISTO, inoltre, che la società Silver Wolf Limited è già stata oggetto di una "comunicazione a tutela dei risparmiatori" del 30 ottobre 2017 ed è stata destinataria di diversi ordini di cessazione ai sensi dell'art. 7-octies con Delibera Consob n. 20364 del 28 marzo 2018 relativa alla violazione posta in essere tramite il sito internet www.fxtrade777.com, con Delibera Consob n. 20866 del 27 marzo 2019 relativa alla violazione posta in essere tramite il sito internet www.cfdpremium.com, con Delibera Consob n. 20890 del 10 aprile 2019 relativa alla violazione posta in essere tramite il sito internet www.marketspremium.com e con Delibera Consob n. 20913 del 2 maggio 2019 relativa alla violazione posta in essere tramite il sito internet www.ecnpremium.com;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs.n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.bronzemarkets.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
19 giugno 2019
IL PRESIDENTE
Paolo Savona