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(*) Avverso la delibera la Double Up GTL Srl e la D.U.M. Project Ltd hanno promosso ricorso innanzi al Tar del Lazio in data 19.9.2019.

Delibera n. 20995

Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico avente ad oggetto i cd. "Depositi Cauzionali a raddoppio attivo e passivo" promossa sui siti https://doubleupgtl.eu e www.dupmania.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("Tuf");

RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, sono state acquisite evidenze circa lo svolgimento di un'attività che si sostanzia nel proporre a soggetti residenti in Italia di effettuare "Depositi Cauzionali" tramite versamenti di somme di denaro che dopo l'espletamento di "azioni quotidiane" quali la visione di video o siti terzi generano guadagni pari al 100% del capitale versato, che viene raddoppiato e restituito all'utente che si è registrato sul sito https://doubleupgtl.eu o sul sito www.dupmania.com;

RILEVATO in particolare che nel sito https://doubleupgtl.eu - disponibile solo in lingua italiana e riconducibile alla società rumena Double Up Gtl s.r.l. - viene prospettata la possibilità di "raddoppiare in poco tempo una piccola somma" attraverso un sistema che consisterebbe nell'effettuare "Depositi Cauzionali" tali da generare guadagni per il solo fatto di svolgere "semplici attività giornaliere che producono un vantaggio economico per l'utente iscritto";

RILEVATO altresì che nel sito https://doubleupgtl.eu viene spiegato che all'atto dell'iscrizione l'utente "effettua una promessa di pagamento come deposito cauzionale atto a garantire la sua partecipazione attiva e a garantire le eventuali commissioni pagate all'eventuale Tutor [cioè al soggetto che lo ha presentato]", che successivamente al versamento del denaro a favore della società il cliente deve "ottemperare in piena autonomia, alle azioni quotidiane che trova nella sezione Qualificazione del sito e conseguire tutti i Crediti di Giornata di detta sezione", e che a seguito dello svolgimento di tali attività "..per 30 giorni (60 giorni per gli importi superiori a 500,00 Euro con esclusione dei Giorni Festivi e delle Domeniche) il cliente potrà effettuare la propria richiesta di raddoppio del deposito cauzionale versato" e prelevare le somme "disponibili nell'apposita area autonomamente come da procedura indicata nella sezione FAQ del sito";

RILEVATO che nelle note legali presenti sul sito https://doubleupgtl.eu sono previsti due tipi di deposito cauzionale, il "Deposito Cauzionale a raddoppio attivo" e il "Deposito Cauzionale a raddoppio passivo", che si differenziano per l'importo del versamento e la durata del periodo di svolgimento delle azioni quotidiane necessarie ad ottenere i cd. "crediti di giornata" funzionali al raddoppio del capitale versato;

CONSIDERATO che nelle dette note legali è previsto che Double Up Gtl s.r.l. si impegna a restituire il doppio del deposito versato entro 15 giorni dal raggiungimento dei crediti o al periodo di 45 giorni per il raddoppio passivo, e che la società non ha "alcun obbligo di confermare nessun nuovo .. né … vecchio cliente" e si riserva "A SUA PIENA DISCREZIONE INSINDACABILE, la chiusura di un account" per inadempienza o per un qualsivoglia motivo, impegnandosi a restituire al cliente l'importo del deposito versato "decurtato delle eventuali commissioni generate ai tutor soprastanti la posizione del cliente chiuso";

RILEVATO altresì che nelle note legali del sito è menzionata la "creazione di una rete Tutor" che prevede che ogni cliente "potrà iniziare ad utilizzare il suo Referal Link … per affiliare nuovi Utenti", avendo l'onere di informare i nuovi utenti circa l'utilizzo della piattaforma e ottenendo così commissioni;

RILEVATO che nel sito www.dupmania.com - disponibile in italiano e riconducibile alla società maltese D.U.M. Project Ltd, menzionata nei termini contrattuali disponibili on line, nonché alla Double Up Gtl s.r.l. menzionata in home page e nei contatti - si illustra l'iniziativa "Double Up Mania" che "… sviluppa una redditività che permette agli iscritti di trarre un piccolo profitto dalle attività svolte all'interno del sito stesso e all'interno di altri siti collegati";

RILEVATO in particolare che nella home page del sito www.dupmania.com si legge "come funziona" il sistema: "Ogni utente all'atto dell'iscrizione … Può scegliere di effettuare un deposito cauzionale (signregistrationfee) da 50 euro (incrementabile a multipli di 50 euro) per dare inizio alla sua attività di acquisto di spazi pubblicitari e divulgazione di messaggi sponsorizzati. Dopo aver effettuato il deposito, gli utenti Double Up Mania, devono eseguire delle azioni quotidiane che sono tra le più svariate: visionare video, condividere o visionare link sponsorizzati, visionare delle pagine on-line, rispondere a dei sondaggi ecc. .. e guadagnare giornalmente dei crediti. La somma dei crediti guadagnati giorno per giorno porta l'utente al raggiungimento dei crediti necessari al raddoppio della somma depositata. Il numero di crediti necessari al raddoppio dipende dall'importo del deposito cauzionale (signregistrationfee) e, una volta raddoppiato quest'ultimo, l'utente ha la facoltà di prelevare la somma. Significa che l'utente può prelevare la somma in denaro reale per il lavoro di pubblicizzazione svolto. Può anche, allo stesso tempo, decidere di depositare una nuova cauzione (signregistrationfee) e svolgere ancora delle azioni quotidiane. Ovviamente, solo chi detiene un deposito attivo ha delle azioni da svolgere quotidianamente e senza obblighi, ma solo grazie a queste che si possono percepire dei guadagni reali.. Quindi possiamo garantire, nell'arco di 60 giorni … una plusvalenza ai nostri iscritti sufficiente a soddisfare le nostre promesse";

CONSIDERATO che le società Double Up Gtl s.r.l. e D.U.M. Project Ltd hanno riferito che una prima iniziativa cd. "Double Up" gestita solo da Double Up Gtl si è svolta dal 28 novembre 2017 al 4 settembre 2018 sul sito http://doubleupgtl.eu (che sebbene "raggiungibile online a fini di gestione interna" non sarebbe più utilizzato), e che una seconda iniziativa cd. "Double Up Mania" è in corso di svolgimento dal 5 settembre 2018 sino al 1° settembre 2019 (salvo proroga) sul sito www.dupmania.com ed è gestita dalla sola Double Up Gtl s.r.l.;

CONSIDERATO che sebbene le iscrizioni on line siano a detta delle società "definitivamente chiuse" le stesse hanno riferito che esistono oltre 42 mila utenti ancora attivi nonché oltre 1.300 depositi ancora in essere;

CONSIDERATO che gli utenti già iscritti possono attualmente effettuare ulteriori depositi, posto che è stato riferito che solo "a partire dal 1 settembre 2019 Double Up Mania non offrirà più la possibilità di effettuare nuovi depositi cauzionali";

RILEVATO che dalla documentazione acquisita da un esponente sembra emergere l'esistenza di un programma di raddoppio per il quale è esplicitato che, a fronte del "Deposito cauzionale volontario" non è prevista l'effettuazione di alcuna attività ("NON soggetta ad AZIONI QUOTIDIANE");

RILEVATO che la Double Up Gtl s.r.l. ha incassato ingenti somme versate da numerosissimi utenti italiani con causali relative all'effettuazione o meno di precedenti operazioni, alle promozioni per cui si effettua il versamento, nonché agli obiettivi sottostanti l'operazione quale ad esempio "deposito per raddoppio", o in alcuni casi all'acquisto di "dum coin";

RILEVATO che sul web si trovano riferimenti all'iniziativa "Double Up Mania" anche in alcuni gruppi e profili facebook dove si menzionano il tempo di attesa "minimo di 30 giorni per ricevere il raddoppio fino a 500 euro, ed un massimo di 60 giorni per ricevere il raddoppio oltre i 500 euro", e la possibile estesa rete di affiliati ("la downline sarà così disposta: Massimo 18 diretti per ogni utente con possibilità meritocratica di espandere il proprio account fino a un massimo insuperabile di 54 diretti. Pagamento commissioni su 2 linee.. ricordate che la vostra downline può essere composta da 2916 persone");

CONSIDERATO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

CONSIDERATO che, nella fattispecie in esame, gli elementi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:

a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto uno o più determinati "prodotti finanziari", categoria che comprende - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. u), del Tuf - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari" che "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";

b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere uno o più determinati prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;

c) la rappresentazione dell'offerta in termini uniformi e standardizzati e la conseguente impossibilità per il singolo investitore di intervenire nella formazione dell'accordo contrattuale e sul successivo utilizzo del denaro versato;

d) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta al pubblico residente in Italia;

CONSIDERATO che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza dei tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale;

RILEVATO che: (i) le condizioni generali dell'iniziativa "Double Up Mania" prevedono l'effettuazione di un deposito da parte di ogni utente all'atto di iscrizione alla piattaforma o in momenti successivi tramite il versamento di somme pari a 50 euro o multipli; (ii) a fronte di tale versamento l'utente riceve un rendimento prefissato pari al 100% (raddoppio) del capitale inizialmente investito; (iii) il cliente non ha alcuna autonomia di gestione;

RITENUTO pertanto che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", i cd. "depositi cauzionali a raddoppio attivo e passivo", per quanto detto, possiedono le caratteristiche di un "investimento di natura finanziaria", in quanto, sebbene i "depositi cauzionali" hanno, a detta delle società, la funzione di "garantire … che la persona iscritta rimanga tale per (quantomeno) il tempo necessario a svolgere le azioni quotidiane necessarie per un raddoppio [ed] evitare iscrizioni finalizzate esclusivamente al conseguimento del bonus di benvenuto", gli stessi appaiono - anche in considerazione della misura significativamente variabile del versamento richiesto - avere natura finanziaria legata alla remunerazione del capitale impiegato;

RITENUTO in particolare che il "deposito cauzionale a raddoppio attivo o passivo" risulta avere una causa concreta di carattere finanziario consistente nell'ottenimento di un rendimento del 100% delle somme versate, e che tale causa risulta prevalente rispetto a quella tipica di un contratto d'opera o di lavoro, in cui l'utente è tenuto a svolgere mansioni o si impegna a prestare un'opera a fronte di un corrispettivo. Ciò in quanto nel caso di specie le "azioni quotidiane" da svolgere - attività semplici consistenti a detta delle società nella visione di video o siti terzi - non giustificano la dazione di somme di denaro all'utente pari al doppio del capitale versato, senza contare che la corresponsione di un corrispettivo per tali mansioni non dovrebbe richiedere il previo versamento di denaro. A ciò si aggiunga che da elementi forniti da un esponente emergerebbe l'esistenza di programmi di raddoppio del "deposito cauzionale" per cui non è prevista l'effettuazione di alcuna attività, configurandosi in tali ipotesi un rendimento del 100% sul capitale correlato al mero versamento di denaro;

RITENUTO, inoltre, che l'utente iscritto impiega propri capitali anche ove utilizzi per il deposito somme generate dall'utilizzo del sistema e che l'utente sostiene così un rischio, posto che nelle condizioni generali la società si riserva a sua totale discrezione la chiusura di un account per qualsivoglia motivo impegnandosi a restituire l'importo del "deposito cauzionale" versato ma decurtato delle commissioni pagate ai tutor "soprastanti la posizione del cliente chiuso";

RILEVATO che l'iniziativa avente ad oggetto i "Depositi Cauzionali a raddoppio attivo e passivo" è stata promossa in termini standardizzati e uniformi tramite una presentazione sui siti https://doubleupgtl.eu e www.dupmania.com che contiene una rappresentazione delle caratteristiche degli stessi idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;

RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alle lettere b) e c);

RILEVATO, inoltre, che l'offerta in esame è rivolta anche al pubblico residente in Italia, in quanto i "depositi cauzionali a raddoppio attivo e passivo" risultano essere offerti agli investitori italiani attraverso i siti redatti in italiano https://doubleupgtl.eu e www.dupmania.com, sui quali sono peraltro menzionati incontri che si sono tenuti nel 2018 in Italia. I detti siti permettono agli utenti già registrati di continuare ad operare nei propri account: in proposito, benché non sembri possibile per nuovi utenti iscriversi on line, i numerosi clienti italiani già registrati e titolari di account possono effettuare nuovi depositi cauzionali, come risulta anche dalle dichiarazioni societarie circa il fatto che "a partire dal 1 settembre 2019 Double Up Mania non offrirà più la possibilità di effettuare nuovi depositi cauzionali";

RITENUTO, quindi, sussistente il requisito di cui alla lettera d), essendo l'offerta in discorso rivolta anche al pubblico residente in Italia;

RITENUTO, pertanto, che l'attività volta alla promozione dei cd. "Depositi Cauzionali a raddoppio attivo e passivo" configura un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;

CONSIDERATO che l'art. 94 del Tuf, al comma 1 stabilisce che: "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d' origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";

RILEVATO che, in relazione alla descritta attività, non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

RILEVATA altresì l'inesistenza di evidenti cause di esenzione;

VISTA la Delibera n. 20865 del 27 marzo 2019, con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b) del Tuf ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i cd. "Depositi Cauzionali a raddoppio attivo e passivo" promossa sui siti https://doubleupgtl.eu e www.dupmania.com;

RILEVATO che, successivamente alla trasmissione del provvedimento di sospensione ai soggetti interessati e alla sua pubblicazione sul sito Consob, sono stati acquisiti elementi informativo-documentali relativi all'iniziativa in discorso, tra cui in particolare evidenze relative al rapporto economico-contrattuale tra Double Up Gtl s.r.l. e una società terza, la quale contrattualmente remunera Double Up per singola "impression";

RILEVATO che a detta di Double Up le "impression" consisterebbero in "ulteriori azioni aggiuntive «involontarie», non eseguite a richiesta, ma che conseguono in via di automatismo, alle predette azioni quotidiane volontarie" degli utenti;

RITENUTO in proposito che le azioni quotidiane "volontarie" richieste agli utenti iscritti e remunerate da Double Up Gtl, considerata la natura minimale ed il limitato numero delle stesse, non giustificano il pagamento agli utenti stessi di un guadagno pari al 100% del capitale versato e che le succitate azioni "involontarie" non possono essere ritenute utili a ridefinire la causa del rapporto tra Double Up Gtl e l'utente;

RITENUTO pertanto che gli elementi complessivamente acquisiti denotano l'assenza di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni effettuate dagli utenti iscritti e la remunerazione degli stessi e non consentono di ricondurre tale operatività nell'ambito di un contratto di prestazione di opera o di servizi;

RITENUTO che la natura "cauzionale" del deposito/versamento di capitale richiesto all'iscritto - che servirebbe a detta delle società a garantire il pagamento delle commissioni all'utente presentatore cd. "tutor" nel caso in cui l'iscritto presentato eserciti il recesso entro trenta giorni senza svolgere attività, evitando così speculazioni da parte di utenti che si iscrivono al solo fine di far incassare bonus ai presentatori - viene meno nel caso, previsto dalle società, in cui gli utenti aderiscono all'iniziativa senza segnalazione, non sussistendo in tale ipotesi causali atte a giustificare il versamento di capitale se non quelle fondate sulla finanziarietà del prodotto;

RILEVATO peraltro che il livello di retrocessione delle commissioni da versare ai cd. "tutor" indicato dalle società giustificherebbe solo minima parte del versamento a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO che esiste un rischio di natura finanziaria assunto dal cliente, legato all'eventualità che la controparte possa non essere in grado di adempiere le obbligazioni di restituzione del capitale e alla possibilità che Double Up Gtl chiuda a sua discrezione l'account del cliente e che tale rischio non risulta eliminato dagli elementi informativi forniti, consistenti in un "vincolo bancario" stipulato dalla detta società che tuttavia non prevede l'utente (autore del deposito) come diretto destinatario di alcuna garanzia;

RILEVATO che successivamente al provvedimento di sospensione il dominio www.dupmania.com - unico sito relativo all'iniziativa in esame cd. "Double Up Mania", che a detta delle società sarebbe temporaneamente bloccato per quanto attiene l'accesso da parte dell'utenza italiana - risulta attivo e disponibile, a differenza del sito https://doubleupgtl.eu che è al momento indisponibile;

RITENUTO complessivamente che, in assenza di evidenze tali da indurre ad una diversa ricostruzione dell'iniziativa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione, devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;

RITENUTA, quindi, accertata la promozione di un'offerta al pubblico italiano di prodotti finanziari in violazione della predetta normativa;

VISTO l'art. 99, comma 1, lett. d), del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)";

D E L I B E R A:

E' vietata l'attività di offerta al pubblico italiano avente ad oggetto i cd. "Depositi Cauzionali a raddoppio attivo e passivo" promossa sui siti https://doubleupgtl.eu e www.dupmania.com.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

9 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona