Delibera n. 21019 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21019
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto "piani di investimento", effettuata da Tessline Limited anche tramite il sito internet www.tessline.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modificazioni ed integrazioni;
RILEVATO che a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob sono state acquisite evidenze circa lo svolgimento di un'attività, effettuata tramite il sito www.tessline.com consultabile anche in lingua italiana, che si sostanzia nel proporre, anche a soggetti residenti in Italia, di investire il proprio denaro per l'acquisto di "piani di investimento" a breve e lungo termine a fronte del quale vengono promessi elevati rendimenti;
RILEVATO che nel sito www.tessline.com la società Tessline Limited, con asserita sede in Irlanda, si presenta quale "leader indiscusso nei mercati globali degli investimenti online e della gestione patrimoniale" che offre ai propri clienti opportunità di investimento con la prospettazione di un profitto commisurato al capitale versato;
RILEVATO che all'interno del predetto sito, tramite la sezione denominata "Investitori", sono stati offerti i diversi piani di investimento denominati "Loyal", "Increase", "Professional", "Prosperity", "Luxury", "Growing" e "VIP";
RILEVATO che, ad esempio, con riferimento al piano di investimento denominato "Loyal", il cui importo di versamento da parte del cliente è compreso 50 e 2.500 dollari, nel sito è stato riportato che "Questo piano è finalizzato al profitto giornaliero e può essere adatto per i nuovi clienti della Società. Il Cliente che sceglie questo piano guadagnerà l'1,6% ogni giorno della settimana. Questo piano d'investimento funziona per 30 giorni lavorativi. La redditività totale a termine è del 48%";
RILEVATO, altresì, che con riferimento al piano di investimento denominato "Luxury", il cui importo di versamento da parte del cliente è compreso tra 15.000 e 150.000 dollari, nel sito è stato indicato che "Il Cliente che sceglie questo piano guadagnerà il 2,4% al giorno. Questo piano d'investimento funziona per 55 giorni lavorativi. La redditività totale a termine è del 132%";
RILEVATO, inoltre, che nel sito web sono stati proposti ulteriori piani di investimento che recano una denominazione analoga a quella degli anzidetti piani di investimento (con l'aggiunta del simbolo "+") a cui sono collegati tassi di rendimento variabili e sono stati presentati come particolarmente profittevoli.
RILEVATO che nel sito sono stati riportati diversi programmi cd. "referral" che consentono di ottenere ulteriori bonus. Sono stati, infatti, previsti sette livelli di remunerazione aggiuntiva, a seconda del numero di nuovi aderenti presentati direttamente e indirettamente;
RILEVATO che la società si è avvalsa di soggetti di nazionalità italiana per promuovere l'iniziativa presso il pubblico residente in Italia attraverso pubbliche presentazioni volte anche a fornire eventuale supporto ai clienti italiani che avessero voluto aderire all'iniziativa medesima;
RILEVATO, altresì, che, a fronte della richiesta di informazioni della Consob – con cui è stata, altresì, richiamata all'attenzione la circostanza che l'attività in discorso è potenzialmente idonea a configurare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari – non è stato fornito alcun riscontro;
RILEVATO che la struttura dell'operazione è presentata come un'opportunità di investimento;
VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t) del d.lgs. n. 58/1998, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";
CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico possono sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto "prodotti finanziari", categoria che comprende – ex art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 58/1998 - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari", sia "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;
c) la rappresentazione dell'offerta in termini uniformi e standardizzati e la conseguente impossibilità per il singolo investitore di intervenire nella formazione dell'accordo contrattuale e sul successivo utilizzo del denaro versato;
d) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta al pubblico residente in Italia;
CONSIDERATO che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza dei tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale;
CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che (a) l'aderente impieghi i propri capitali per l'acquisto dei "piani di investimento" (b) allo scopo di ottenere un rendimento predefinito espresso in misura percentuale e calcolato sul capitale conferito dall'investitore (c) con conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale affidato;
RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento verrebbe corrisposto da Tessline Limited a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore;
CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale della proposta negoziale è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite;
RITENUTO, pertanto, che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", l'investimento proposto da Tessline Limited, sulla base di quanto rappresentato, possiede le caratteristiche di "un investimento di natura finanziaria";
RILEVATO, altresì, che nel sito sono riportate informazioni contenenti una rappresentazione delle caratteristiche della proposta di investimento idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;
RILEVATO che nel sito www.tessline.com l'iniziativa è stata promossa in termini standardizzati e uniformi, senza possibilità per il singolo investitore di intervenire sui contenuti dell'accordo contrattuale;
RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b) e c);
RILEVATO, inoltre, che l'offerta in esame è rivolta al pubblico residente in Italia, in quanto il sito www.tessline.com risulta consultabile anche in lingua italiana;
RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera d), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;
RILEVATO, altresì, che è risultato presente un programma cd. "Referral" con garanzia per gli affiliati, che reclutano nuovi soggetti da inserire nella catena distributiva ad un livello inferiore, di ulteriori bonus;
RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere da Tessline Limited volta alla promozione dei "piani di investimento" descritti all'interno del proprio sito presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;
CONSIDERATO che l'art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";
RILEVATO che in relazione all'attività posta in essere da Tessline Limited non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
RILEVATO che l'offerta in questione, in base alle attuali evidenze, non ricade in alcuna delle ipotesi di esenzione - previste dal combinato disposto degli artt. 100 del d.lgs. n. 58/1998 e 34- ter del Regolamento Consob n. 11971/1998 - dall'applicazione della disciplina in materia di "appello al pubblico risparmio";
VISTA la delibera n. 20948 del 29 maggio 2019, con la quale la CONSOB ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 58/98 ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia, avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata tramite il sito internet www.tessline.com;
CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;
RITENUTA, quindi, accertata - secondo le modalità sopra descritte – l'effettuazione di un'offerta al pubblico avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria in violazione della predetta normativa;
VISTO l'art. 99, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 58/98, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)";
CONSIDERATO che, stante la sussistenza dei suddetti presupposti, si ravvisa l'urgenza di adottare il provvedimento sopra individuato;
D E L I B E R A:
E' vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata da Tessline Limited, anche tramite il sito www.tessline.com.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
31 luglio 2019
IL PRESIDENTE
Paolo Savona