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Bollettino


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Delibera n. 21024

Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto "Liracoin", effettuata da "Liracoin - Damo" anche tramite i siti https://liracoin.club, www.liracoin.com e www.licex.io

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che a seguito degli accertamenti svolti dalla Consob è emersa la presenza nel web dei siti internet https://liracoin.club e www.liracoin.com, che promuovono la "Initial Coin Offering" ("ICO") di "Liracoin" e nonché del sito www.licex.io che ospita la piattaforma per l'acquisto di "Liracoin";

RILEVATO che i siti internet https://liracoin.club e www.liracoin.com ospitano anche due documenti in "pdf", un c.d. "whitepaper" e delle "slides illustrative", entrambi disponibili in lingua italiana, attraverso i quali viene descritta l'iniziativa denominata "Liracoin community" e il lancio della criptovaluta in discorso;

RILEVATO che sui siti web https://liracoin.club e www.liracoin.com e nei citati documenti "pdf" l'iniziativa viene ricondotta a un'entità denominata "Liracoin – DAMO", un'organizzazione "distribuita in una blockchain";

RILEVATO che per diventare aderire all'iniziativa sarebbe necessario e sufficiente impiegare capitale - in valuta tradizionale o altra criptovaluta - per acquistare pezzi di Liracoin.

RILEVATO che l'investitore interessato potrebbe acquistare Liracoin il tramite i siti internet https://liracoin.club o www.liracoin.com o la piattaforma di exchange ospitata sul sito www.licex.io;

RILEVATO che agli aderenti alla community – vale a dire ai possessori di Liracoin – viene prospettata la possibilità di ottenere rendimenti mediante i seguenti meccanismi: il "LIC Stake Wallet" (che genererebbe rendimenti in Liracoin) e lo "Smartdrop" (che genererebbe rendimenti in token denominati Lirafix);

RILEVATO, altresì, che con il primo sistema - LIC Stake Wallet - l'utente viene remunerato per il solo fatto di aver depositato le criptovalute nel proprio wallet, vincolando tali asset per almeno 500 giorni e che i guadagni prospettati - da un massimo del 3% a un minimo dello 0,25% mensile - deriverebbero, stando alla lettera del whitepaper, sia dalle nuove Liracoin (maggiore è la quantità di Liracoin depositate, maggiore è la remunerazione in Liracoin), sia dalle fluttuazioni di valore "nominale" di Liracoin;

RILEVATO, inoltre, che l'ulteriore meccanismo remunerativo - lo Smartdrop - a fronte di un deposito di 345 giorni e previa sottoscrizione di pacchetti che prevedono remunerazioni diverse a seconda dell'entità dei depositi effettuati, da un minimo di 0,174% ad un massimo dello 0,58% giornaliero, consentirebbe di ottenere dei rendimenti erogati in Lirafix, token interni al sistema convertibili in Liracoin;

RILEVATO, peraltro, che ai possessori di Liracoin - in quanto membri della community – è attribuito diritto di voto sulle tematiche inerenti al funzionamento e l'organizzazione della comunità;

RILEVATO che, sempre nel citato whitepaper è indicato che il volume di vendita sarebbe pari a 60.801.176 pezzi di Liracoin, e che a marzo 2018 il valore di ciascuna moneta sarebbe fissato a 0,80 dollari;

RILEVATO che nei siti in oggetto sono reperibili dei "pulsanti elettronici" attraverso i quali, previa registrazione, è possibile procedere all'acquisto dei Liracoin;

RILEVATO che "Liracoin – DAMO" non ha mai fornito riscontro alle richieste di elementi informativi e documentali della Scrivente;

VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t) del d.lgs. n. 58/1998, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico possono sintetizzarsi come segue:

a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto "prodotti finanziari", categoria che comprende – ex art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 58/1998 - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari", sia "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";

b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;

c) la circostanza che la comunicazione de qua sia rivolta al pubblico residente in Italia;

CONSIDERATO che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza dei tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale;

CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che (a) l'aderente impieghi i propri capitali (b) allo scopo di ottenere un rendimento pari a una percentuale variabile di criptovaluta aggiuntiva, a fronte di un capitale conferito dall'investitore - anche in valuta tradizionale - in cui è (c) insito un potenziale rischio finanziario;

RILEVATO, quindi, che i summenzionati rendimenti verrebbero corrisposti a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore;

CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale della proposta negoziale è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto;

RITENUTO, pertanto, che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", l'investimento proposto da "Liracoin - DAMO", sulla base di quanto rappresentato, possiede le caratteristiche di "un investimento di natura finanziaria";

RILEVATO, altresì, che nei siti https://liracoin.club e www.liracoin.com e nei documenti informativi scaricabili da tali siti sono presenti informazioni che contengono una rappresentazione delle caratteristiche della proposta di investimento idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;

RILEVATO che nei siti e nei documenti anzidetti l'iniziativa viene promossa in termini standardizzati e uniformi, senza possibilità per il singolo investitore di intervenire sui contenuti dell'accordo contrattuale;

RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);

RILEVATO, inoltre, che l'offerta in esame è rivolta al pubblico residente in Italia. Difatti, i siti in oggetto, benché non redatti in lingua italiana, contengono un "whitepaper" e delle "slides illustrative" redatti in italiano e pienamente intelligibili; a ciò si aggiunga l'organizzazione sul territorio italiano di eventi promozionali dell'iniziativa in discorso;

RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;

RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere da "Liracoin - DAMO" volta alla promozione di Liracoin - per il tramite dei tre menzionati siti web nell'ambito di uno schema unitario presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;

RILEVATO che l'offerta in questione, in base alle attuali evidenze, non ricade in alcuna delle ipotesi di esenzione - previste dal combinato disposto degli artt. 100 del d.lgs. n. 58/1998 e 34- ter del Regolamento Consob n. 11971/1998 - dall'applicazione della disciplina in materia di "appello al pubblico risparmio";

VISTO l'art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";

RILEVATO che in relazione all'attività posta in essere da "Liracoin - DAMO" non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

VISTA la delibera n. 20944 del 29 maggio 2019, con la quale la CONSOB ai sensi dell'art. 99, comma 1 lett. b) del Tuf ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni lavorativi, dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto "Liracoin", effettuata da "Liracoin – DAMO" anche tramite siti internet https://liracoin.club, www.liracoin.com e www.licex.io;

CONSIDERATO che "Liracoin – DAMO" non ha fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento cautelare di sospensione;

CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;

RITENUTA, quindi, accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione della predetta normativa;

VISTO l'art. 99, comma 1, lett. d), del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)";

D E L I B E R A:

È vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata da "Liracoin – DAMO", anche tramite siti internet https://liracoin.club, www.liracoin.com e www.licex.io.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

31 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona