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Bollettino


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Delibera n. 21092

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://it.247worldbtcfx.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://it.247worldbtcfx.com è emerso che:

i. il sito internet https://it.247worldbtcfx.com è disponibile in lingua italiana;

ii. mediante il sito internet https://it.247worldbtcfx.com viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di fare trading nel mercato Forex e su materie prime;

iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, sono disponibili tre tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefits prospettati, "Standard", "Classico", "Gold" e "Premium";

iv. in calce ad ogni pagina del sito si rinvengono i riferimenti della società Game Capital ADS Limited, che dichiara di aver sede in Svizzera;

VISTE la Delibere Consob nn. 20806 del 6 febbraio 2019 e 21036 del 3 settembre 2019 con l3 quali si è ordinato alla società Game Capital ADS Limited, che in quelle occasioni dichiarava di aver sede a St. Vincent and the Grenadines e/o in Bulgaria e/o nel Regno Unito, di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere, con riferimento alla Delibera n. 20806, tramite i siti internet https://procapitalfx.com, https://it.probtctrade.com, https://it.btcglobefx.com, https://firstfxclub.com, https://it.protradefx.com, https://it.smartbtcfx.com, https://capitalfxclub.com, https://it.capitalbtcfx.com, https://cryptoclubfx.com, https://gamebtcfx.com, https://it.360smartfx.com e www.smartprofx.com e, con riferimento alla Delibera n. 21036, tramite il sito internet www.capitalgbp.com;

CONSIDERATI i profili di similitudine di contenuto e veste grafica rilevati con riferimento ai sopra citati siti web già oggetto di istruttorie e quelli rilevati con riferimento al sito https://it.247worldbtcfx.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://it.247worldbtcfx.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è disponibile anche in lingua italiana;

CONSIDERATO che le società menzionata nel sito internet non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

[…] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://it.247worldbtcfx.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

25 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona