Delibera n. 21096 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21096
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://www.profxpremium.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://www.profxpremium.com è emerso che:
i. il sito internet https://www.profxpremium.com risulta attivo e disponibile anche in lingua italiana;
ii. il sito internet https://www.profxpremium.com prospetta, previa registrazione, la possibilità di effettuare operazioni su forex e Cfd aventi quali attività sottostanti materie prime e indici;
iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento in denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, sono disponibili cinque tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Iniziale", "Argento", "Oro", "Platino", e "Diamante";
iv. in calce alle pagine del sito e nella sezione "Terms & Conditions" è indicato che "ProFxPremium.com is operated and owned by Silver Wolf Limited" con asserita sede alle Marshall Islands.
VISTE le Delibere nn. 20364 del 28 marzo 2018, 20866 del 27 marzo 2019, 20890 del 10 aprile 2019 e 20972 del 19 giugno 2019 con le quali la Consob ai sensi dell'art. 7-octies del Tuf ha adottato i provvedimenti recanti l'ordine di porre termine alle violazioni dell'art. 18 del Tuf poste in essere tramite i siti internet www.fxtrade777.com, www.cfdpremium.com, www.marketspremium.com e www.bronzemarkets.com, tutti riconducibili alla società denominata Silver Wolf Limited;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://www.profxpremium.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet è disponibile in lingua italiana;
CONSIDERATO che la società Silver Wolf Limited indicata nel sito non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
[…] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://www.profxpremium.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
3 ottobre 2019
IL PRESIDENTE
Paolo Savona