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Bollettino


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Delibera n. 21106

Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico residente in Italia effettuata da Lonza Group s.r.l. anche tramite il sito internet www.lonzainvestments.com avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che a seguito dell'attività di vigilanza esercitata dalla Consob sono state acquisite evidenze circa lo svolgimento, anche tramite il sito internet www.lonzainvestments.com, di un'attività che si sostanzia nel proporre, a soggetti residenti in Italia "investimenti ad alta rendita in Inghilterra";

RILEVATO, infatti, che, dalle verifiche effettuate è emerso che il sito internet www.lonzainvestments.com, attivo, disponibile in lingua italiana e riconducibile alla società denominata Lonza Group S.r.l. con sede legale a Trieste prospetta agli utenti la possibilità di sottoscrivere contratti aventi ad oggetto "loan notes collegat[e] al mondo immobiliare emesse da costruttori solidi e affidabili" che garantirebbero rendimenti correlati all'ammontare del capitale investito e alla durata temporale dell'investimento";

RILEVATO che, secondo quanto riportato all'interno del sito internet, le "loan notes", emesse da non meglio individuate società estere per finanziare la realizzazione di asseriti progetti immobiliari, "consistono in un contratto di prestito tra un emittente ed un aderente dove si specifica quando e come devono essere ripagate le somme prestate assieme ai profitti previsti";

RILEVATO, pertanto, che la società Lonza Group S.r.l. offrirebbe al pubblico residente in Italia la sottoscrizione di contratti d'investimento aventi ad oggetto le "loan notes" emesse da società terze;

RILEVATO che all'interno della sezione "Investimenti" del sito internet sono proposti i seguenti investimenti variamente caratterizzati quanto ad ammontare del capitale inizialmente richiesto, rendimento prospettato e orizzonte temporale previsto: a) "loan note, sempre collegata al mondo immobiliare, emessa da una solida società di costruzioni inglese" che prevede un investimento iniziale minimo di 20.000 euro e prefigura un rendimento del 18% annuo e una durata di 18 mesi; b) "Investimento da € 24.900: 34,55% in 24 mesi"; c) "250 € netti al mese per integrare le tue entrate investendo solo € 24.900"; d) "Investimento da € 27.500: fino al 22% annuo";

RILEVATO che all'interno della sezione "Come funziona?" del sito internet viene analiticamente illustrata la procedura di investimento articolata in nove fasi che prevedono, tra le altre, la registrazione dell'utente, una "consulenza gratuita", la scelta dell'investimento "su misura", l'avvio del processo di acquisto, il controllo antiriciclaggio, l'effettuazione di un bonifico e la successiva stipula del contratto;

RILEVATO che le possibilità di investimento sopra descritte sono promosse anche mediante l'organizzazione in Italia di convegni e seminari pubblicizzati all'interno del sito internet www.lonzainvestments.com;

CONSIDERATO che, a fronte delle richieste di informazioni indirizzatele – con le quali è stata, altresì, richiamata all'attenzione la circostanza che l'attività in discorso è potenzialmente idonea a configurare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari – la società Lonza Group S.r.l. non ha fornito gli elementi informativo documentali in merito ai presidi eventualmente adottati al fine di evitare violazioni della normativa in materia di offerta al pubblico;

RILEVATO che l'operazione è presentata come un'opportunità di investimento;

VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t) del D.lgs. n.58/1998, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico possono sintetizzarsi come segue:

a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto "prodotti finanziari", categoria che comprende - ex art. 1, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 58/1998 - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari", sia "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";

b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;

c) la circostanza che la comunicazione de qua sia rivolta al pubblico residente in Italia;

CONSIDERATO che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza dei tre elementi: (i) impiego di capitale; (ii) aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale;

CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che (a) l'aderente impieghi il proprio capitale per la sottoscrizione dei contratti aventi ad oggetto le "loan notes" emesse da società estere; (b) in virtù dell'anzidetto contratto è promesso un rendimento variabile in relazione al capitale investito e all'orizzonte temporale prescelto; (c) con conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale affidato;

RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento verrebbe corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore;

CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale del contratto in discorso è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto;

RITENUTO, pertanto, che – avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario" – le proposte negoziali offerte anche tramite il sito internet www.lonzainvestments.com sulla base di quanto rappresentato, sembrano possedere le caratteristiche di "un investimento di natura finanziaria";

RILEVATO che i sopra riportati contenuti informativi forniscono una rappresentazione in termini uniformi delle caratteristiche delle proposte di investimento, idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;

RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);

RILEVATO, inoltre, che sussistono elementi inequivocabili circa il fatto che l'offerta in esame sia rivolta al pubblico residente in Italia. Difatti, si evidenzia che (i) la società Lonza Group S.r.l. opera quale soggetto proponete l'investimento; (ii) il sito internet www.lonzainvestments.com, riconducibile alla predetta Società, è in lingua italiana; (iii) la società Lonza Group S.r.l. organizza in Italia eventi e convegni rivolti a potenziali investitori italiani;

RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;

RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere dal soggetto in discorso presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;

RILEVATO che l'offerta in questione, in base alle evidenze, non ricade in alcuna delle ipotesi di esenzione – previste dal combinato disposto degli artt. 100 del D.Lgs n. 58/98 e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/98 – dall'applicazione della disciplina in materia di "appello al pubblico risparmio";

VISTO l'art. 94, comma 1, del D.lgs. n. 58/98, ai sensi del quale "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";

RILEVATO che in relazione all'offerta in discorso non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

VISTA la Delibera n. 21004 del 17 luglio 2019 con la quale la CONSOB ai sensi dell'art. 99, comma 1 lett. b) del Tuf ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto le "loan notes" offerte dalla Lonza Group S.r.l.;

CONSIDERATO che Lonza Group S.r.l. non ha fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento cautelare di sospensione;

RILEVATO CHE il sito internet www.lonzainvestments.com presenta contenuti analoghi a quelli riscontrati in sede di adozione della Delibera n. 21004 del 17 luglio 2019 ad eccezione di aggiornamenti circa l'attuale disponibilità di alcuni degli investimenti proposti;

CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze delle risultanze sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione, devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;

RITENUTA, quindi, accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione della predetta normativa;

VISTO l'art. 99, comma 1, lett. d), del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)";

D E L I B E R A:

È vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossi da Lonza Group S.r.l. anche tramite il sito internet www.lonzainvestments.com.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

9 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona