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Bollettino


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 Delibera n. 21107

Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il pacchetto di investimento denominato "ricarica conto gioco", effettuata da IB Ttrader s.r.l.s. e Cri.pa.ma s.r.l. anche tramite il sito internet https://mybet21.it

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che è emersa nel web l'esistenza del sito internet https://mybet21.it;

RILEVATO che, all'interno dei "Termini e Condizioni Generali" del sito web https://mybet21.it, si legge che lo stesso è "di proprietà di Cri.pa.ma S.r.l.", società iscritta nel Registro delle imprese italiano, il cui legale rappresentante ed amministratore è il Sig. Pasquale Foglia, registrant del sito in discorso;

RILEVATO che in esito ai primi accertamenti svolti nl sito https://mybet21.it in data 5 marzo 2019 nella sezione Shop veniva prospettata la possibilità di acquistare servizi in abbonamento per ricevere segnali per effettuare scommesse sportive nonché quattro pacchetti di denominati "ricarica conto gioco" di importo pari ad Euro 500,00, Euro 1.000,00, Euro 2.000,00 e oltre Euro 2.000,00;

RILEVATO che nell'ulteriore sezione del sito denominata "Abbonamenti" i predetti pacchetti erano descritti come segue:

- "Ricarica conto gioco 500": "ricarica il tuo conto autorizzando i traders del bookmaker Ib Trader […] per sbloccare bonus che ti permetteranno di generare il 2% al mese per 12 mesi; il 5% di Bonus su una giacenza per dodici mesi dalla tua ricarica conto";

- "Ricarica conto gioco 1000": "ricarica il tuo conto autorizzando i traders del bookmaker Ib Trader […] per sbloccare bonus che ti permetteranno di generare il 2% al mese per 12 mesi; il 10% di Bonus su una giacenza per dodici mesi dalla tua ricarica conto";

- "Ricarica conto gioco 2000": "ricarica il tuo conto autorizzando i traders del bookmaker Ib Trader […] per sbloccare bonus che ti permetteranno di generare il 2% al mese per 12 mesi; il 15% di Bonus su una giacenza per dodici mesi dalla tua ricarica conto";

- "Ricarica conto gioco 2.500": "ricarica il tuo conto autorizzando i traders del bookmaker Ib Trader […] per sbloccare bonus che ti permetteranno di generare il 2% al mese per 12 mesi; il 15% di Bonus su una giacenza per dodici mesi dalla tua ricarica conto";

RILEVATO che le predette informazioni relative all'operazione "ricarica conto gioco" sono risultate sostanzialmente coincidenti a quelle indicate nel contratto denominato "trading sportivo" acquisito agli atti nel corso dell'istruttoria ed in cui la società Ib Trader S.r.l.s. figura quale controparte negoziale del potenziale investitore nonché destinataria delle somme da questi corrisposte;

RILEVATO che nella sezione del sito internet https://mybet21.it dedicata alla descrizione dell'operazione "ricarica conto gioco" si legge che con la ricarica l'utente "autorizza i broker del Bookmakers Ib Trader S.r.l. ad operare per e in tuo conto sull'attività di matched betting per sbloccare bonus che ti permetteranno di generare: il 2% al mese per 12 mesi; il 5% di bonus su una giacenza per 12 mesi della tua ricarica sul conto";

RILEVATO ancora che, a fronte delle richieste di chiarimenti trasmesse alle società Ib Trader S.r.l.s. e Cri.pa.ma S.r.l. relative alla sopra descritta operatività, le stesse non hanno fornito riscontro;

RILEVATO inoltre che da successivi accertamenti svolti sul sito https://mybet21.it in data 4 e 5 giugno 2019 e 8 luglio 2019 è emerso che la struttura e i contenuti del sito sono rimasti sostanzialmente invariati, eccezion fatta per la Sezione Shop ove risulta disponibile per l'acquisto il pacchetto "ricarica conto gioco" di 500 Euro;

RILEVATO che il predetto pacchetto "ricarica conto gioco" continua a prevedere che, a fronte del versamento di Euro 500,00, l'investitore si vedrebbe corrisposto "il 2% di Bonus al Mese per 12 mesi dal trading sportivo" cui si aggiungerebbe "il 5% di Bonus Extra in caso di giacenza per 12 mesi per l'attività di trading sportivo";

VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t) del d.lgs. n. 58/1998, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico possono sintetizzarsi come segue:

a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto "prodotti finanziari", categoria che comprende – ex art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 58/1998 – sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari", sia "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";

b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;

c) la circostanza che la comunicazione de qua sia rivolta al pubblico residente in Italia;

CONSIDERATO che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza dei tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale;

CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che (a) l'aderente impieghi i propri capitali (b) allo scopo di ottenere un rendimento pari a quelli sopra rilevati, in cui è (c) insito un potenziale rischio finanziario;

RILEVATO inoltre che, dalla modulistica contrattuale acquisita agli atti, i summenzionati rendimenti verrebbero corrisposti da Ib Trader S.r.l.s. e che, nei "termini e condizioni generali" rinvenibili sul sito si evince che i rendimenti sarebbero accreditati direttamente sul conto corrente dell'investitore o sul suo "account utente";

CONSIDERATO pertanto che l'elemento causale della proposta negoziale sarebbe riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto;

RITENUTO pertanto che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", l'investimento proposto mediante il sito internet https://mybet21.it, sulla base di quanto rappresentato, possiede le caratteristiche di "un investimento di natura finanziaria";

RILEVATO altresì che nel sito https://mybet21.it sono presenti informazioni che contengono una rappresentazione delle caratteristiche della proposta di investimento idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;

RILEVATO che nel sito anzidetto l'iniziativa viene promossa in termini standardizzati e uniformi con l'indicazione delle principali caratteristiche della stessa, senza possibilità per il singolo investitore di intervenire sui contenuti dell'accordo contrattuale e che, pertanto, sussiste anche il requisito di cui alla lettera b);

RILEVATO inoltre che il sito in oggetto risulta redatto in lingua italiana e l'operatività sopra descritta è riconducibile a due società con sede legale in Italia e che, pertanto, l'offerta in esame è rivolta al pubblico residente in Italia e, quindi, sussiste anche il requisito di cui alla lettera c);

RILEVATO che l'offerta in questione, in base alle evidenze, non sembrerebbe ricadere in alcuna delle ipotesi di esenzione - previste dal combinato disposto degli artt. 100 del d.lgs. n. 58/1998 e 34- ter del Regolamento Consob n. 11971/1998 - dall'applicazione della disciplina in materia di "appello al pubblico risparmio";

VISTO l'art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";

RILEVATO che in relazione all'attività posta in essere mediante il sito https://mybet21.it non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

VISTA la delibera n. 21005 del 17 luglio 2019, con la quale la CONSOB, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b), del Tuf ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il pacchetto di investimento denominato "ricarica conto gioco";

CONSIDERATO che le società non hanno fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento cautelare di sospensione;

CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;

RITENUTA, quindi, accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione della predetta normativa;

VISTO l'art. 99, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 58/1998, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta in corso in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)";

D E L I B E R A:

È vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto il pacchetto di investimento denominato "ricarica conto gioco" effettuata da Ib Trader S.r.l.s. e Cri.pa.ma S.r.l., anche tramite il sito https://mybet21.it.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

9 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona