Delibera n. 21152 - AREA PUBBLICA
Bollettino
« Indietro
Delibera n. 21152
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://richmondfx.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://richmondfx.com è emerso che:
i. mediante il sito https://richmondfx.com, disponibile anche in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di fare trading, tra l'altro, su CFD relativi a coppie di valute, indici, materie prime e su azioni;
ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, sono disponibili quattro tipologie di conto denominate, a seconda dei benefit prospettati, "Micro", "Standard", "Premium" e "Vip";
iii. quanto alla riconducibilità del sito in esame:
- in calce alle pagine del sito internet https://richmondfx.com è menzionata la società Elit Property Vision Ltd e, di seguito, si legge che "services displayed in this website are provided by REDAL LTD and not any affiliate entity";
- nella sezione del sito denominata "Informazioni sulla società" è menzionata una ulteriore società denominata Richmondfx Ltd, con asserita sede a Dubai;
- nella sezione del sito denominata "contattaci", si legge inoltre dell'esistenza di un "capoufficio" che avrebbe sede a Londra e di due ulteriori uffici localizzati a Zurigo e Singapore ed è altresì indicata una utenza con prefisso italiano;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://richmondfx.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto tale sito è consultabile anche in lingua italiana e nella sezione denominata "contattaci" è indicata una utenza con prefisso italiano;
CONSIDERATO che Richmondfx Ltd, con asserita sede a Dubai, e le società Elit Property Vision Ltd e Redal Ltd, menzionate nel sito internet, non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://richmondfx.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
20 novembre 2019
IL PRESIDENTE
Paolo Savona