Delibera n. 21160 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21160
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite https://360worldbtc.com e https://it.360worldbtc.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://360worldbtc.com è emerso che:
i. il sito internet https://360worldbtc.com risulta attivo e disponibile anche in versione italiana all'indirizzo https://it.360worldbtc.com;
ii. il sito in discorso prospetta, previa registrazione, la possibilità la possibilità di effettuare operazioni di trading on line su "più di 250 strumenti" quali CFD aventi ad oggetto materie prime e valute, mediante "piattaforme moderne e altamente sviluppate per scopi di trading";
iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento in denaro mediante il versamento di somme su un conto aperto on line; in particolare, sono disponibili quattro diverse tipologie di conti di trading che si differenziano tra loro a seconda dei benefit prospettati e del versamento minimo richiesto, denominate "Standard", "Classico", "Premium" e "Gold";
iv. in calce alle pagine del medesimo sito si legge "Copyright © 2018. All Rights Reserved. Game Capital Ads Limited. Switzerland, Aargauerstrasse 8005, Zurich". La stessa società "Game Capital Ads Limited" viene menzionata anche nei "Termini e condizioni" quale controparte contrattuale del potenziale investitore la società, senza indicazione di alcuna sede.
VISTE la Delibere Consob nn. 20806 del 6 febbraio 2019, 21036 del 3 settembre 2019 e 21092 del 25 settembre 2019 con le quali si è già ordinato alla società Game Capital Ads Limited, che in quelle occasioni dichiarava di aver sede a St. Vincent and the Grenadines e/o in Bulgaria e/o nel Regno Unito, di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere, con riferimento alla Delibera n. 20806, tramite i siti internet https://procapitalfx.com, https://it.probtctrade.com, https://it.btcglobefx.com, https://firstfxclub.com, https://it.protradefx.com, https://it.smartbtcfx.com, https://capitalfxclub.com, https://it.capitalbtcfx.com, https://cryptoclubfx.com, https://gamebtcfx.com, https://it.360smartfx.com e www.smartprofx.com, con riferimento alla Delibera n. 21036, tramite il sito internet www.capitalgbp.com e, con riferimento alla Delibera n. 21092, tramite il sito internet https://it.247worldbtcfx.com;
CONSIDERATO che l'attività attualmente svolta tramite https://360worldbtc.com e https://it.360worldbtc.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite https://360worldbtc.com e https://it.360worldbtc.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet è disponibile in lingua italiana ed in quanto è stata riferita attività di sollecitazione telefonica non richiesta da parte della potenziale clientela (c.d. "cold calling") nei confronti del pubblico italiano;
CONSIDERATO che la società Game Capital Ads Limited, menzionata nelle predette pagine web, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite https://360worldbtc.com e https://it.360worldbtc.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
27 novembre 2019
IL PRESIDENTE
Paolo Savona