Delibera n. 21162 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21162
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://capitaltech24.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:
i. il sito internet https://capitaltech24.com, attivo e disponibile anche in versione italiana, prospetta, previa registrazione, la possibilità di fare trading su CFD relativi a indici, materie prime e azioni;
ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento in denaro mediante il versamento di somme su un conto aperto on line;
iii. sul sito vengono prospettate quattro tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Micro", "Standard", "Premium" e "Vip";
iv. in calce alle pagine del sito viene citato il brand "CapitalTechFX", specificando che "CapitalTechFX is a trade name of Crowd Tech Ltd", con sedi dichiarate a Londra, Limmasol e Singapore;
v. il sito non è risultato riconducibile alla Crowd Tech Ltd;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://capitaltech24.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet è disponibile in lingua italiana;
CONSIDERATO che "CapitalTechFX", menzionato nel sito, non è autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritto nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf e che, contrariamente a quanto indicato nel sito https://capitaltech24.com, tale brand non è riconducibile alla società Crowd Tech Ltd che risulta invece autorizzata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission e risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ex art. 20 Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://capitaltech24.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
27 novembre 2019
IL PRESIDENTE
Paolo Savona