Delibera n. 21196 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21196
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico di pacchetti di investimento svolta anche tramite il sito www.site.itradeclubs.com/it
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
RILEVATO che nel web è stata riscontrata la presenza dei siti www.itradeclubsitalia.com e www.site.itradeclubs.com/it riconducibili alla Itrade Clubs Corp. e di due filmati pubblicati sul canale "You Tube" intitolati "webinar I TRADE CLUBS" e "Prestazione piano marketing ITRADE CLUBS italia";
RILEVATO che il sito www.itradeclubsitalia.com prospetta lo "studio delle principali novità e tendenze del mercato (…) in un facile e accessibile formato, oltre a corsi certificati, live trading room e Cryptheads con operazioni reali";
RILEVATO che nel sito www.site.itradeclubs.com/it, è presente la medesima presentazione delle attività svolte dalla Itrade Clubs Corp. rilevata nel sito www.itradeclubsitalia.com;
RILEVATO che tramite il sito www.site.itradeclubs.com/it è risultato possibile "scaricare" la "presentazione del business" che presenta contenuti analoghi a quelli descritti nei sopradetti filmati. In particolare, nella presentazione vengono illustrati i servizi offerti tra cui il "Trade di criptovalute": un pacchetto del costo di 99$ che permetterebbe di ottenere una "redditività mensile di circa il 23%";
RILEVATO che nel sito www.site.itradeclubs.com/it vengono inoltre presentate all'investitore ulteriori "forme di guadagno" connesse al reclutamento di nuovi soggetti tra cui l'"indicazione diretta", ovvero un'attività di "client referral" che garantirebbe un "profitto del 10% sul piano scelto" in caso di iscrizione di nuovi clienti al programma di Itrade Clubs;
RILEVATO che per il tramite del sito www.site.itradeclubs.com/it, l'utente può acquistare i prodotti offerti e verificare lo stato di avanzamento nel piano di carriera finalizzato all'ottenimento dei premi sopra descritti;
RILEVATO che la Itrade Clubs Corp. non ha fatto pervenire copia della documentazione richiesta, né ha fornito gli elementi informativi chiesti dalla Consob con le note del 15 luglio 2019 e del 6 agosto 2019;
RILEVATO che, benché il sito www.itradeclubsitalia.com sia poi risultato "in manutenzione", tuttavia all'interno del sito internet www.site.itradeclubs.com/it così come sul canale "You Tube" sono risultati presenti i contenuti/filmati rilevati in esito al precedente accertamento;
RILEVATO che la struttura dell'operazione è presentata come un'opportunità di investimento;
VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t) del D.lgs. n. 58/1998, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";
CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico possono sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto "prodotti finanziari", categoria che comprende - ex art. 1, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 58/1998 - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari", sia "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;
c) la circostanza che la comunicazione de qua sia rivolta al pubblico residente in Italia;
RILEVATO infatti che all'investitore viene prospettata la possibilità di acquistare i "pacchetti" e di ottenere a fronte dell'importo corrisposto un rendimento su base mensile di oltre il 20%;
CONSIDERATO che la proposta negoziale promossa dalla Itrade Clubs Corp. è qualificabile come prodotto finanziario, sub specie di "forma di investimento di natura finanziaria";
CONSIDERATO infatti che in tale ipotesi ricorrono, secondo il consolidato orientamento della Consob, gli elementi qualificanti la nozione di prodotto finanziario stante la ritenuta compresenza: (i) di un impiego di capitale; (ii) di una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) dell'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale;
RITENUTO quindi che l'oggetto della proposta negoziale è da considerare al pari di un investimento di natura finanziaria, in quanto tale rientrante nella nozione di prodotto finanziario ex art. 1, comma 1, lett. u) del Tuf;
RITENUTO, pertanto, che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), la riferita proposta negoziale promossa tramite il sito www.site.itradeclubs.com/it è qualificabile come prodotto finanziario, sub specie di "forma di investimento di natura finanziaria";
RILEVATO che nella documentazione acquisita nel sito www.site.itradeclubs.com/it la Itrade Clubs Corp. fornisce una descrizione dell'iniziativa ed evidenzia i vantaggi che l'investitore consegue per effetto dell'adesione alla proposta negoziale;
RILEVATO che l'iniziativa viene promossa in termini standardizzati e uniformi ed in particolare è riscontrabile una presentazione della stessa idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderirvi o meno;
RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);
RILEVATO, inoltre, che l'offerta in esame è rivolta al pubblico residente in Italia. Difatti, si evidenzia che i contenuti del riferito sito internet e dei filmati pubblicati su "You Tube" sono risultati essere in lingua italiana. Inoltre, la società ha dichiarato di avere una sede in Italia e relativamente alla vicenda in esame è stato trasmesso un esposto da un risparmiatore italiano;
RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;
RITENUTO, pertanto, che l'attività volta all'offerta dei menzionati "pacchetti d'investimento" presenta le caratteristiche di un'offerta pubblica di prodotti finanziari così come sopra definita;
VISTO l'art. 94, comma 1, del D.lgs. n. 58/98, ai sensi del quale "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";
RILEVATO che in relazione all'attività posta in essere dalla Itrade Clubs Corp. non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
RILEVATA, altresì, l'inesistenza di evidenti cause di esenzione dall'applicazione della disciplina dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari;
VISTA la delibera n. 21093 del 25 settembre 2019, con la quale la CONSOB ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b) del Tuf ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni lavorativi, dell'offerta al pubblico residente in Italia, avente ad oggetto pacchetti di investimento effettuata anche tramite il sito www.site.itradeclubs.com/it;
CONSIDERATO che la società non ha fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione;
CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;
RITENUTA, quindi, accertata - secondo le modalità sopra descritte, rilevate in occasione dell'adozione del riferito provvedimento di sospensione - l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari, sub specie di "investimento di natura finanziaria" in violazione alla predetta normativa;
VISTO l'art. 99, comma 1, lett. d), del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)"
D E L I B E R A:
E' vietata l'offerta al pubblico dei pacchetti di investimento effettuata anche tramite il sito www.site.itradeclubs.com/it.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
18 dicembre 2019
IL PRESIDENTE
Paolo Savona