Delibera n. 21197 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite https://welttrades.com e https://it.welttrades.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://welttrades.com è emerso che:
i. il sito internet https://welttrades.com risulta attivo e disponibile anche in versione italiana all'indirizzo https://it.welttrades.com;
ii. il sito in discorso prospetta, previa registrazione, la possibilità la possibilità di effettuare operazioni di trading on line su di una "pluralità di strumenti di trading", tra cui coppie di valute sul mercato Forex, mediante "una piattaforma web innovativa";
iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento in denaro mediante il versamento di somme su un conto aperto on line; in particolare, sono disponibili quattro diverse tipologie di conti di trading che si differenziano tra loro a seconda dei benefit prospettati e del versamento minimo richiesto, denominate "Standard", "Classico", "Gold" e "Premium";
iv. nella home page del sito in esame si rinvengono i riferimenti della Game Capital Ads Limited, che viene menzionata anche nei "Termini e condizioni" quale controparte contrattuale del potenziale investitore. In calce ad ogni pagina del sito in discorso si trova un indirizzo anagrafico di Saint Vincent and the Grenadines.
VISTE le Delibere Consob nn. 20806 del 6 febbraio 2019, 21036 del 3 settembre 2019, 21092 del 25 settembre 2019 e 21160 del 27 novembre 2019 con le quali si è già ordinato alla società Game Capital Ads Limited, che in quelle occasioni dichiarava di aver sede a St. Vincent and the Grenadines e/o in Bulgaria e/o nel Regno Unito e/o in Svizzera, di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere, con riferimento alla Delibera n. 20806, tramite i siti internet https://procapitalfx.com, https://it.probtctrade.com, https://it.btcglobefx.com, https://firstfxclub.com, https://it.protradefx.com, https://it.smartbtcfx.com, https://capitalfxclub.com, https://it.capitalbtcfx.com, https://cryptoclubfx.com, https://gamebtcfx.com, https://it.360smartfx.com e www.smartprofx.com, con riferimento alla Delibera n. 21036, tramite il sito internet www.capitalgbp.com , con riferimento alla Delibera n. 21092, tramite il sito internet https://it.247worldbtcfx.com e, con riferimento alla Delibera n. 21160 tramite i domini https://360worldbtc.com e https://it.360worldbtc.com;
CONSIDERATO che l'attività attualmente svolta tramite https://welttrades.com e https://it.welttrades.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite https://welttrades.com e https://it.welttrades.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto, tramite il dominio https://it.welttrades.com, il sito internet è disponibile in lingua italiana;
CONSIDERATO che la società Game Capital Ads Limited, menzionata nelle predette pagine web, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite https://welttrades.com e https://it.welttrades.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
18 dicembre 2019
IL PRESIDENTE
Paolo Savona