Delibera n. 21205 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21205
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet https://lvgrowmarkets.com e https://partners.lvgrowmarkets.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://lvgrowmarkets.com è emerso che:
i. mediante il sito https://lvgrowmarkets.com, disponibile anche in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore – previa registrazione, apertura di uno dei conti disponibili e investimento di denaro – la possibilità di operare nel trading on line su strumenti finanziari quali azioni e CFD relativi a valute;
ii. a seguito di registrazione al sito https://lvgrowmarkets.com, l'utente ha infatti accesso all'area personale, raggiungibile all'indirizzo https://partners.lvgrowmarkets.com;
iii. sul sito https://lvgrowmarkets.com, in particolare, sono disponibili cinque tipologie di conto denominate, a seconda dei benefits prospettati, "Basic", "Bronze", "Silver", "Gold" e "Platinum";
iv. in calce alle pagine del medesimo si legge che "LV Grow Markets is owned and operated by Arrow Capital ltd", con asserita sede a Vanuatu;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti sopra menzionati è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet https://lvgrowmarkets.com e https://partners.lvgrowmarkets.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito https://lvgrowmarkets.com è consultabile anche in lingua italiana;
CONSIDERATO che il soggetto menzionato nei siti internet https://lvgrowmarkets.com e https://partners.lvgrowmarkets.com non è autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritto nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet https://lvgrowmarkets.com e https://partners.lvgrowmarkets.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
18 dicembre 2019
IL PRESIDENTE
Paolo Savona