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Bollettino


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Delibera n. 21207

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.lctrade.net

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.lctrade.net è emerso che:

i. mediante il sito www.lctrade.net, disponibile anche in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione, la possibilità di operare nel trading on line su forex e su CFD con diversi asset quali azioni, obbligazioni, materie prime, fonti di energia, metalli, indici e ETF;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, sono disponibili quattro tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo e dei benefits prospettati, "Micro", "Silver", "Personal" e "VIP;

iii. in calce alle pagine del medesimo si rinvengono i riferimenti di "lctrade LTD"; nella sezione contatti sono reperibili, tra l'altro, un indirizzo nel Regno Unito e un'utenza telefonica con prefisso italiano (0039 0289959865);

VISTE le Delibere Consob n. 20868 del 27 marzo 2019 e n. 21129 del 31 ottobre 2019, con le quali si è ordinato alla società London Capital Trade Ltd di porre termine alla violazione posta in essere, rispettivamente, tramite i distinti siti internet www.londoncapitaltrade.com e www.londoncapitaltrade.net;

CONSIDERATO che il sito www.lctrade.net replica pedissequamente i contenuti e il formato grafico dei predetti e distinti siti internet www.londoncapitaltrade.com e www.londoncapitaltrade.net e che, rispetto a quanto rilevato nell'ambito degli accertamenti all'epoca svolti su www.londoncapitaltrade.com e su www.londoncapitaltrade.net, è stato riscontrato che il www.lctrade.net è attribuito alla distinta società Lctrade LTD, che, comunque, dichiara di avere sede al medesimo indirizzo della società London Capital Trade Ltd cui erano attribuiti i due predetti domini;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.lctrade.net, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto tale sito è consultabile anche in lingua italiana ed è stata riferita attività di sollecitazione telefonica non richiesta nei confronti del pubblico italiano (c.d. "cold calling");

CONSIDERATO che la società Lctrade Ltd, con sede nel Regno Unito, menzionata nel sito internet, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.lctrade.net consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

18 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona