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Bollettino


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Delibera n. 21223

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.kssecurities.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:

i. il sito internet www.ks-securities.com, attivo e disponibile anche in versione italiana, prospetta, previa registrazione, la possibilità di fare trading su strumenti finanziari quali ETF e CFD aventi vari sottostanti quali valute e criptovalute;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento in denaro mediante il versamento di somme su un conto aperto on line;

iii. sul sito vengono prospettate quattro tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Micro", "Gold", "Platinum" e "Islamic";

iv. nel sito si fa riferimento alla "Ks-securities Ltd" la cui sede non è indicata, alla società con sede a Vienna "Ks-securities Vermogensverwaltungs Gmbh" nonchè al "broker regolamentato Ks-securities" in home page, accanto ai loghi di Bafin, FMA e Consob;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.kssecurities.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet è disponibile in lingua italiana; a ciò si aggiunge che è stata riferita attività di sollecitazione telefonica non richiesta da parte della potenziale clientela (c.d. "cold calling") nei confronti del pubblico italiano;

CONSIDERATO che nessuna delle società menzionate nel sito è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto nessuna risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf, né tantomeno negli albi tenuti da Bafin e FMA i cui loghi sono riportati nel sito, e che l'unica società di cui è specificata la sede, la "Kssecurities Vermogensverwaltungs Gmbh", risulta cancellata dal registro delle imprese austriaco;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.ks-securities.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

23 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Paola Savona