Delibera n. 21244 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.fsmsmarts.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Delibera n. 20825 del 20 febbraio 2019 con la quale Consob ha ordinato, ai sensi dell'art. 7-octies, lett. b), del Tuf, alla società FSM Smart Ltd, con sede alle Isole Marshall, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto sito internet www.fsmsmart.com;
RILEVATO che dalle verifiche sul sito internet www.fsmsmarts.com è emerso che:
i. il sito www.fsmsmarts.com - di contenuti e format grafico sostanzialmente identici al sito www.fsmsmart.com - è redatto in lingua italiana e riporta un indirizzo di posta elettronica (cs-it@fsmsmarts.com) specificamente dedicato al pubblico degli investitori italiani;
ii. il potenziale investitore, previa registrazione al sito e apertura di un conto tramite apposito form disponibile on line, ha la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute ed altri sottostanti attraverso la piattaforma MT4;
iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro, mediante il versamento di somme sul conto aperto on line. In particolare, sul sito vengono offerte varie tipologie di conto, denominate "Principiante", "Argento", "Oro", "Oro+" e "Platino" distinte soprattutto per l'importo del deposito minimo e per i benefits corrisposti agli utenti;
iv. in calce ad ogni pagina del sito, e nella sezione "Contattaci" è indicata la società la "FSM Smart Ltd" con "Ufficio di rappresentanza" in Svizzera, mentre nei "Terms & Conditions" si legge che "This Agreement is governed in accordance …. with the laws of Marshall Islands".
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.fsmsmarts.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading a valere sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta tramite il sito www.fsmsmarts.com è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il detto sito è redatto in lingua italiana;
CONSIDERATO che la FSM Smart Ltd menzionata nel sito internet non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tale società non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 58/98 posta in essere anche tramite il sito internet www.fsmsmarts.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
28 gennaio 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona