Delibera n. 21245 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21245
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.pocketoption.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.pocketoption.com è emerso che:
i. il sito risulta attivo e disponibile anche in lingua italiana;
ii. il sito prospetta, previa registrazione e apertura di un conto, la possibilità di operare su opzioni binarie, indici e azioni tramite una piattaforma di trading dedicata;
iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento in denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line;
iv. in calce alle pagine web del sito sono indicate le società denominate Gembell Limited Services con asserita sede alle Marshall Islands e PO Trade LTD con asserita sede presso l'Isola di Saint Lucia;
v. nella documentazione informativa presente all'interno del sito sono contenuti riferimenti alla società denominata Tifiya Group s.r.o.;
vi. nella sezione "contatti" sono presenti un numero di telefono con prefisso straniero e due indirizzi e-mail.
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.pocketoption.com, è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet è disponibile in lingua italiana;
CONSIDERATO che le società denominate Gembell Limited, PO Trade LTD e Tifiya Group s.r.o menzionate all'interno del sito internet non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.pocketoption.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
28 gennaio 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona