Delibera n. 21251 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21251
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico avente ad oggetto l'iniziativa denominata "Omega Best" posta in essere tramite il sito www.omega.best
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("Tuf");
RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, sono state acquisite evidenze circa lo svolgimento di un'attività che si sostanzia nel proporre, anche a soggetti residenti in Italia, di investire il proprio denaro per l'acquisto di pacchetti pubblicitari denominati "Active Box" a fronte del quale vengono promessi rendimenti alquanto elevati;
RILEVATO che nel sito www.omega.best, riconducibile alla Expedite Spzoo con asserita sede in Polonia, ed alla Nautilius Investment Ltd, con sede negli Emirati Arabi Uniti, è indicato che "Omega Best" offre "un metodo moderno per guadagnare on line". In particolare, nel sito si legge che "il pacchetto Active Box è una miscela unica di ricerca di mercato, servizi pubblicitari e compiti che … aumenta gli utili, fa crescere il tuo business";
RILEVATO che registrandosi al suddetto sito da un IP italiano è possibile, per l'utente italiano, accedere ad alcune sottosezioni, tra cui un'area riservata di "backoffice", redatta in lingua italiana, dedicata alla iniziativa denominata "Omega Best". Mediante tale area riservata è possibile acquistare i sopra menzionati "pacchetti pubblicitari". L'acquisto dei predetti "pacchetti pubblicitari" può essere effettuato attraverso diverse modalità di pagamento, tra cui il bonifico bancario, selezionando il quale, viene mostrato agli utenti il codice IBAN di una società polacca: "Jax Pay Spzoo";
RILEVATO che, tale iniziativa è stata sponsorizzata sul web dove, anche tramite video, sono stati forniti alcuni dettagli sulle modalità di funzionamento. In particolare, avuto riguardo al rendimento, è stata prospettata la possibilità di "guadagnare passivo anche senza fare rete" scegliendo due tipologie di "Active Box" denominate "Active Box 6 mesi" e "Active Box 12 mesi", che consentirebbero rispettivamente, una volta svolte delle attività di web marketing, di ottenere una "rendita passiva" giornaliera pari a 0,71% (per sei mesi) e a 0,42% (per 12 mesi). Sul punto è stato inoltre precisato che qualora l'utente non intenda svolgere le attività di web marketing, la "rendita" giornaliera correlata ai due "Active Box" sarebbe pari a 0,355% (per sei mesi) e a 0,21% (per 12 mesi);
RILEVATO che a tali investimenti correlati all'acquisto degli "Active Box" si aggiunge la possibilità di ricevere bonus extra legati ad un piano di affiliazione;
RILEVATO, altresì, che, a fronte della richiesta di informazioni della Scrivente – con cui è stata, altresì, richiamata all'attenzione la circostanza che l'attività in discorso è potenzialmente idonea a configurare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari – non è stato fornito alcun riscontro;
RILEVATO che la struttura dell'operazione è presentata come un'opportunità di investimento, in quanto l'iniziativa, promossa dalla Expedite Spzoo e dalla Nautilius Investment Ltd, prospetta agli utenti la possibilità di acquistare pacchetti pubblicitari per ricevere rendimenti periodici condizionati o meno al compimento di visualizzazione di un certo numero di annunci al giorno, ovvero di completare un sondaggio e commentare un articolo ma soprattutto proporzionali alla quantità di "Active box" acquistati;
VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";
CONSIDERATO che, gli elementi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto un determinato o più determinati "prodotti finanziari", categoria che comprende - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. u), del Tuf - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari" che "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere un determinato o più determinati prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;
c) la rappresentazione dell'offerta in termini uniformi e standardizzati e la conseguente impossibilità per il singolo investitore di intervenire nella formazione dell'accordo contrattuale e sul successivo utilizzo del denaro versato;
d) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta al pubblico residente in Italia;
CONSIDERATO che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza dei tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale;
CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che (a) l'utente impieghi il proprio capitale per l'acquisto di pacchetti pubblicitari (b) in virtù dell'anzidetto acquisto è promesso un rendimento predeterminato (c) con conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale affidato;
RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento è corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore e che il rendimento è correlato all'importo versato per l'acquisto degli "Active Box" piuttosto che al numero di visualizzazioni considerato che l'utente riceve il rendimento anche senza effettuare alcuna attività di web marketing;
CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale del contratto in discorso è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite;
RITENUTO pertanto che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", l'investimento in esame, per quanto detto, possiede le caratteristiche di un "investimento di natura finanziaria";
RILEVATO che l'iniziativa denominata "Omega Best" è stata promossa in termini standardizzati e uniformi, tramite una presentazione dell'iniziativa che contiene una rappresentazione delle caratteristiche dei piani di investimento idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;
RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alle lettere b) e c);
RILEVATO, inoltre, che sussistono elementi inequivocabili circa il fatto che l'offerta in esame è risultata rivolta al pubblico residente in Italia in quanto i contenuti pubblicati sul sito internet www.omega.best sono risultati disponibili anche in lingua italiana ed è possibile la registrazione al sito anche da un IP italiano. L'iniziativa "Omega Best" è stata, infine, promossa anche tramite un evento che ha avuto luogo presso un Hotel in Italia;
RILEVATO, altresì, che è risultato presente un sistema di Multi Level Marketing con garanzia per gli affiliati, che reclutano nuovi soggetti da inserire nella catena distributiva ad un livello inferiore, di provvigioni anche sulle vendite effettuate da questi ultimi;
RITENUTO, quindi, sussistente il requisito di cui alla lettera d), risultando l'offerta in discorso rivolta anche al pubblico residente in Italia;
RITENUTO, pertanto, che l'iniziativa "Omega Best" posta in essere tramite il sito internet www.omega.best volta alla promozione dell'acquisto di pacchetti pubblicitari presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;
VISTO che l'art. 94 del Tuf, al comma 1, stabilisce che: "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d' origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";
RILEVATO che, in relazione alla descritta attività, non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
RILEVATO che l'offerta in questione, in base alle attuali evidenze, non ricade in alcuna delle ipotesi di esenzione - previste dal combinato disposto degli artt. 100 del D.lgs n. 58/98 e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/98 - dall'applicazione della disciplina in materia di "appello al pubblico risparmio";
VISTA la delibera n. 21148 del 13 novembre 2019, con la quale la CONSOB ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 58/98 ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia, avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata tramite il sito internet www.omega.best;
CONSIDERATO, che la società Expedite Spzoo non ha fatto pervenire osservazioni nemmeno successivamente al provvedimento di sospensione;
CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;
RITENUTA, quindi, accertata - secondo le modalità sopra descritte – l'effettuazione di un'offerta al pubblico avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria in violazione della predetta normativa;
VISTO l'art. 99, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 58/98, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)";
CONSIDERATO che, stante la sussistenza dei suddetti presupposti, si ravvisa l'urgenza di adottare il provvedimento sopra individuato;
D E L I B E R A:
E' vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia denominata "Omega Best" correlata all'acquisto di pacchetti pubblicitari denominati "Active Box", posta in essere dalla Expedite Spzoo e dalla Nautilius Investment Ltd tramite il sito www.omega.best.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
5 febbraio 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona