Delibera n. 21252 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21252
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://www.marketsfx.it
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://www.marketsfx.it è emerso che:
i. il sito è attivo e consultabile anche in lingua italiana;
ii. il sito offre, previa registrazione, la possibilità di effettuare operazioni di trading su CFD aventi come attività sottostanti azioni, merci, indici, valute o criptovalute;
iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento in denaro mediante il versamento di somme su un conto aperto on line. In particolare, sono disponibili tre tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Bronze", "Silver" e "Gold";
iv. in calce alle pagine, nei termini contrattuali e nella sezione contenente l'informativa sulla privacy del sito viene menzionata la società GAM Group Ltd, con sede legale a Sofia;
v. nella pagina del sito in cui è richiesto all'utente di indicare il metodo di pagamento vi è, inoltre, il riferimento alla MarketsFX Ltd, senza indicazione della relativa sede legale.
VISTE le Delibere Consob n. 21103 del 9 ottobre 2019 e n. 21172 del 5 dicembre 2019 con le quali è stato ordinato alla società GAM Group Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere, rispettivamente, tramite i siti internet https://marketsfx.com e https://marketsfxcap.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://www.marketsfx.it è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://www.marketsfx.it, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet https://www.marketsfx.it è disponibile in lingua italiana ed è stata riferita un'attività di contatto con la clientela italiana da parte di soggetti operanti per conto del predetto sito mediante sollecitazioni telefoniche (c.d. "cold calling");
CONSIDERATO che le società GAM Group Ltd e MarketsFX Ltd menzionate nel sito non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale «L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche»;
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF, rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo", la Consob «può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
[…] b) ordinare di porre termine alla violazione»;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito https://www.marketsfx.it, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
5 febbraio 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona