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Bollettino


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Delibera n. 21260

Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell’art. 18 del TUF posta in essere tramite i siti internet https://vetoro.io e https://vetoro.cc

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul web è emerso che:

i. il sito https://vetoro.io è attivo e consultabile anche in lingua italiana;

ii. il sito https://vetoro.io offre, previa registrazione, la possibilità di effettuare operazioni di trading su CFD aventi come attività sottostanti valute, criptovalute, azioni, indici e materie prime;

iii. per l’effettuazione delle operazioni di trading sono richiesti la registrazione sul sito https://vetoro.cc, cui il sito https://vetoro.io rinvia tramite apposito collegamento, e un investimento in denaro mediante il versamento di somme su un conto aperto on line. In particolare, sul sito https://vetoro.io vengono offerte sei tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Bronze", "Silver", "Gold", "Platinum", "Diamond" e "Vip";

iv. nelle pagine del sito https://vetoro.io viene menzionata la "VetoroBanc", senza indicazione della relativa sede legale. Nei termini contrattuali del sito vi sono l’indicazione della "VetoroBanc", quale società responsabile dei servizi ivi offerti, e il rinvio alla normativa vigente in Bulgaria. Nella pagina dei contatti del sito è, inoltre, riportato un indirizzo inglese;

v. in calce alle pagine del sito https://vetoro.cc – cui, come detto, il sito https://vetoro.io rinvia per la registrazione – viene, invece, indicata la "Vetoro, Inc.", senza precisazioni al riguardo.

CONSIDERATO che l’attività svolta tramite i siti internet https://vetoro.io e https://vetoro.cc è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all’art. 1, comma 5, del TUF, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti https://vetoro.io e https://vetoro.cc, è tutt’ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i siti sono disponibili in lingua italiana;

CONSIDERATO che le società "VetoroBanc" e "Vetoro, Inc.", menzionate rispettivamente nei siti https://vetoro.io e https://vetoro.cc non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell’albo tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 20 del TUF;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all’art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale «L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche»;

RITENUTO, quindi, che l’operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell’art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall’art. 7-octies, lett. b), del TUF, rubricato "Poteri di contrasto all’abusivismo", la Consob «può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione»;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all’adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 18 del TUF posta in essere tramite i siti internet https://vetoro.io e https://vetoro.cc, consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

12 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona