Delibera n. 21289 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21289
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://financepro24.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://financepro24.com è emerso che:
i. il sito risulta attivo e disponibile anche in lingua italiana;
ii. il sito prospetta, previa registrazione e apertura di un conto, la possibilità di operare su azioni, futures e CFD su valute, metalli preziosi e materie prime tramite una piattaforma di trading dedicata;
iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento in denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, sono disponibili quattro tipologie di conto denominate, anche a seconda dei benefit prospettati, "Micro", "Standard", "Premium" e "Vip";
iv. in calce alle pagine web del sito sono menzionate le società denominate "Redal Ltd" e "Elit Property Vision Ltd" senza specifica indicazione della sede sociale;
v. nella sezione "Contattaci" sono presenti tre distinti indirizzi localizzati nel Regno Unito, in Svizzera e a Singapore, un'utenza telefonica italiana (+390810104679) e tre indirizzi email.
VISTA la Delibera Consob n. 21152 del 20 novembre 2019 con la quale è stato ordinato, tra le altre, a "Redal Ltd" e "Elit Property Vision Ltd" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet sito internet: https://richmondfx.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://financepro24.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://financepro24.com, è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet è disponibile in lingua italiana ed è stata, inoltre, riferita attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richiesta (c.d. "cold calling") nei confronti del pubblico italiano;
CONSIDERATO che le società denominate "Redal Ltd" e "Elit Property Vision Ltd" menzionate all'interno del sito internet non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://financepro24.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
4 marzo 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona