Delibera n. 21295 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21295
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico di investimenti di natura finanziaria svolta dalla Blue Stone Invest GMBH anche tramite il sito www.bluestoneinvest.at
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
RILEVATO che nel web è stata riscontrata la presenza del sito www.bluestoneinvest.at riconducibile alla Blue Stone Invest GMBH;
RILEVATO che nel sito www.bluestoneinvest.at la Blue Stone Invest GMBH ha promosso l'adesione al “fondo” denominato Blue Stone Invest descritto come un “fondo di investimento ideale per privati e aziende”.
RILEVATO che, nel descrivere l'oggetto della proposta negoziale, la Blue Stone Invest GMBH ha precisato che “grazie a una profonda conoscenza del mercato a livello globale e a investimenti di diversa natura, fraziona il capitale del fondo in quote e dilaziona l'investimento su numerosi progetti, variando su più aree, per garantire un accrescimento sicuro e costante nel tempo”;
RILEVATO che, nella sezione del riferito sito denominata “Fondo Blue Stone Invest” era indicato, tra l'altro, che il fondo è “a interesso fisso”, cioè consente “di poter conoscere sin da subito il ritorno dell'investimento effettuato nel tempo” e che il portafoglio diversificato del fondo “riesce ad azzerare i rischi garantendo comunque un ritorno di interessi notevole”;
E ancora: “Il fondo non ha quote minime e unitarie. Gli interessi sono direttamente proporzionali alla quota investita […] Gli investimenti possono essere effettuati tramite formula rateizzata […] Per l'investitore l'entrata e l'uscita dal fondo Blue Stone Invest è semplice e veloce tramite la consulenza del promotore finanziario personale”;
RILEVATO altresì che nella sezione del sito www.bluestoneinvest.at dedicata all'illustrazione dei vantaggi si leggeva, tra l'altro, che tra questi vi è la possibilità di “unire le forze con migliaia di investitori accedendo a opportunità di investimento precluse ai singoli risparmiatori”.
RILEVATO che agli investitori la modulistica contrattuale è anche trasmessa dalla Blue Stone Invest GMBH a mezzo e-mail tramite l'account di posta elettronica info@bluestoneinvest.at;
RILEVATO che la proprietà della Blue Stone Invest GMBH è riconducibile a tre soggetti di nazionalità italiana;
RILEVATO altresì che due dei tre soci della Blue Stone Invest GMBH hanno promosso e collocato nei confronti dei soggetti residenti in Italia il contratto di investimento proposto dalla Blue Stone Invest GMBH;
RILEVATO che in relazione all'operato dei predetti soci sono stati trasmessi esposti da parte di alcuni investitori residenti in Italia;
RILEVATO che dall'esame del contratto di investimento proposto agli investitori è emerso che la Blue Stone Invest GMBH si impegna a corrispondere all'investitore a fronte del capitale da questi conferito un tasso di interesse fisso del 3% che si innalza al 5% a partire dal decimo anno di conservazione dell'investimento; se poi l'investitore decide di prolungare la durata del contratto fino al quindicesimo anno la Blue Stone si obbliga a riconoscere all'investitore per tutta la durata del contratto, con effetto retroattivo, il tasso del 5% a partire dalla data di sottoscrizione;
RILEVATO che, a fronte delle richieste di elementi informativi e documentali inviati dalla Consob, a ottobre e novembre 2019, la società non ha fatto pervenire all'epoca alcun riscontro;
RILEVATO che la struttura dell'operazione è presentata come un'opportunità di investimento;
VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t) del D.lgs. n. 58/1998, per “offerta al pubblico di prodotti finanziari” deve intendersi “ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”;
CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico possono sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto “prodotti finanziari”, categoria che comprende - ex art. 1, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 58/1998 - sia le figure “tipizzate” degli “strumenti finanziari”, sia “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”;
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;
c) la circostanza che la comunicazione de qua sia rivolta al pubblico residente in Italia;
RILEVATO che l'oggetto della proposta negoziale veicolata tramite il sito, ancorché descritto come “fondo di investimento ideale per privati e aziende” non presenta le caratteristiche tali da ricondurre l'investimento proposto nel novero degli strumento finanziari sub specie quote di OICR;
RILEVATO invero che all'investitore viene proposta la sottoscrizione di un contratto di investimento che garantisce l'ottenimento di un rendimento stabilito in misura fissa e predefinito in sede contrattuale del 3% all'anno che sale al 5% a partire dal decimo anno di conservazione dell'investimento;
RILEVATO altresì che all'investitore medesimo viene concessa la possibilità di conferire il capitale sia in un'unica soluzione, sia con versamento dell'importo in misura rateizzata, nonché di ottenere un maggior tasso di interesse (5%) che trova applicazione retroattivamente a partire dalla data di sottoscrizione del contratto nel caso in cui egli decida di prolungare la scadenza dello stesso a quindici anni;
CONSIDERATO che la proposta negoziale promossa Blue Stone Invest GMBH tramite il sito www.bluestoneinvest.at nonché attraverso l'attività dei propri soci possa essere qualificata come prodotto finanziario, sub specie di “forma di investimento di natura finanziaria”;
CONSIDERATO infatti che in tale ipotesi ricorrono, secondo il consolidato orientamento della Consob, gli elementi qualificanti la nozione di prodotto finanziario stante la ritenuta compresenza: (i) di un impiego di capitale; (ii) di una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) dell'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale;
RITENUTO quindi che l'oggetto della proposta negoziale è da considerare al pari di un investimento di natura finanziaria, in quanto tale rientrante nella nozione di prodotto finanziario ex art. 1, comma 1, lett. u) del Tuf;
RITENUTO, pertanto, che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), la riferita proposta negoziale promossa sia tramite il sito www.bluestoneinvest.at sia per il tramite degli stessi soci della Blue Stone Invest GMBH deve essere qualificata come prodotto finanziario, sub specie di “forma di investimento di natura finanziaria”;
RILEVATO che nella documentazione che è stata acquisita dal sito www.bluestoneinvest.at la Blue Stone Invest GMBH fornisce una descrizione dell'iniziativa ed evidenzia i vantaggi che l'investitore consegue per effetto dell'adesione alla proposta negoziale;
RILEVATO che l'iniziativa è stata promossa in termini standardizzati e uniformi ed in particolare è riscontrabile una presentazione della stessa idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderirvi o meno;
RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);
RILEVATO, inoltre, che l'offerta in esame è stata rivolta al pubblico residente in Italia. Difatti, si evidenzia che i contenuti del riferito sito internet sono in lingua italiana, la società è di proprietà di soggetti di nazionalità italiana e relativamente alla vicenda in esame sono stati trasmessi esposti da risparmiatori italiani;
RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;
RITENUTO, pertanto, che l'attività volta all'offerta dei menzionati contratti di investimento presenta le caratteristiche di un'offerta pubblica di prodotti finanziari così come sopra definita;
VISTO l'art. 94, comma 1, del D.lgs. n. 58/98, ai sensi del quale “Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob”;
RILEVATO che in relazione all'attività posta in essere dalla Blue Stone Invest GMBH non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
RILEVATA, altresì, l'inesistenza di evidenti cause di esenzione dall'applicazione della disciplina dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari;
VISTA la delibera n. 21185 dell' 11 dicembre 2019, con la quale la CONSOB ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b) del Tuf ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia, avente ad oggetto contratti di investimento effettuata anche tramite il sito www.bluestoneinvest.at;
CONSIDERATO che, successivamente all'adozione del provvedimento di sospensione cautelare, la società ha fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento dell'anzidetto provvedimento;
RILEVATO che la società ha, tra l'altro, confermato lo svolgimento dell'attività di offerta al pubblico precisando che “Le offerte al pubblico dei prodotti finanziari oggetto di contratto, sono state concretamente effettuate dalla Società Blue Stone Invest GMBH”;
RILEVATO che la società ha fatto pervenire documentazione contrattuale fatta sottoscrivere a investitori italiani da cui emerge la promessa di rendimenti finanziari;
CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre a una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;
RITENUTA, quindi, accertata - secondo le modalità sopra descritte, rilevate in occasione dell'adozione del riferito provvedimento di sospensione – l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari, sub specie di “investimento di natura finanziaria” in violazione alla predetta normativa;
VISTO l'art. 99, comma 1, lett. d), del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)";
D E L I B E R A:
E' vietata l'offerta al pubblico dei contratti di investimento effettuata anche tramite il sito www.bluestoneinvest.at.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
5 marzo 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona