Delibera n. 21343 - AREA PUBBLICA
Bollettino
« Indietro
Delibera n. 21343
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://www.marketsfx.org
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://www.marketsfx.org è emerso che:
i. il sito è attivo e consultabile anche in lingua italiana;
ii. il sito offre, previa registrazione, la possibilità di effettuare operazioni di trading su CFD aventi come sottostanti azioni, indici, materie prime, valute e criptovalute tramite una piattaforma di trading dedicata;
iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento in denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line. In particolare, sono disponibili quattro tipologie di conto, denominate "Bronze", "Silver", "Gold" e "Islamic";
iv.in calce alle pagine, nei termini contrattuali e nella sezione contenente l'informativa sulla privacy del sito viene menzionata la società GAM Group Ltd, con sede legale a Sofia;
VISTE le Delibere Consob n. 21103 del 9 ottobre 2019, n. 21172 del 5 dicembre 2019 e n. 21252 del 5 febbraio 2020, con le quali è stato ordinato alla società GAM Group Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere, rispettivamente, tramite i distinti siti internet https://marketsfx.com, https://marketsfxcap.com e https://www.marketsfx.it;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://www.marketsfx.org è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://www.marketsfx.org, è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet https://www.marketsfx.org è disponibile in lingua italiana ed è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richiesta (c.d. "cold calling") nei confronti del pubblico italiano;
CONSIDERATO che la società GAM Group Ltd menzionata nel sito https://www.marketsfx.org non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale «L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche»;
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF, rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo", la Consob «può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione»;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://www.marketsfx.org, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
29 aprile 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona