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Bollettino


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Delibera n. 21344

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.platin-fx.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.platin-fx.com è emerso che:

i. il sito è attivo e offre, previa registrazione, la possibilità di effettuare operazioni di trading su CFD aventi quale sottostante azioni, indici e materie prime tramite la piattaforma di trading denominata Sirix;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading sono richiesti la registrazione e un investimento in denaro mediante il versamento di somme su un conto aperto on line;

iii. in particolare, sul sito in discorso sono disponibili quattro tipologie di account, che si differenziano tra loro in forza del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, denominate "Mini", "Bronze", "Silver" e "Gold";

iv. nei "Terms & Conditions" rinvenibili sul sito in discorso, si legge che "Platin-fx is owned and operated by Platin-fx Ltd" che avrebbe sede alle Isole Marshall.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.platin-fx.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.platin-fx.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione non richiesta nei confronti del pubblico italiano (c.d. "cold calling");

CONSIDERATO che la Platin-Fx Ltd, menzionata sia nel sito www.platin-fx.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale «L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche»;

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF, rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo", la Consob «può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

[…] b) ordinare di porre termine alla violazione»;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet www.platin-fx.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

29 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona