Delibera n. 21360 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21360
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://bitcointrader.software/
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://bitcointrader.software/ è emerso che:
i. nel sito, riconducibile genericamente a "Bitcoin Trader" viene prospettata all'utente la possibilità di negoziare sul mercato Forex e effettuare operazioni di trading su CFD "sia in modalità automatica che manuale" attraverso l'utilizzo di un software denominato "Bitcoin Trader";
ii. nella homepage del sito in esame si legge infatti "una volta che la registrazione è stata accettata sarai automaticamente iscritto a Bitcoin Trader. A questo punto potrai richiedere e utilizzare gratuitamente il software". Nella medesima Homepage è altresì scritto che "Per iniziare a guadagnare con il software Bitcoin Trader è necessario depositare una somma minima di 250 euro" e inoltre "clicca su auto-trade e goditi le performance del nostro pluripremiato e accuratissimo algoritmo";
iii. una volta effettuata la registrazione, l'utente viene automaticamente indirizzato ad un altro sito collegato a "Bitcoin Trader" dove è possibile il versamento di somme sul conto aperto on line;
iv. quanto alla riconducibilità del sito in discorso, in esso non è indicato alcun riferimento ad entità giuridiche e/o sedi.
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://bitcointrader.software/ è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di conferire una somma di denaro che viene gestita in operazioni di acquisto o vendita di strumenti finanziari avvalendosi di un sistema di trading algoritmico e automatizzato. Le decisioni di investimento relative al patrimonio dell'investitore sono, quindi, delineate e attuate senza la necessità di singoli atti dispositivi da parte di quest'ultimo;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://bitcointrader.software/, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito risulta consultabile in lingua italiana;
CONSIDERATO che "Bitcoin Trader" menzionata nel sito, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://bitcointrader.software/ consistente nell'offerta nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
13 maggio 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona