Delibera n. 21383 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://profit-trade.net
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://profit-trade.net è emerso che:
i. il sito è attivo e consultabile anche in lingua italiana;
ii. il sito offre, previa registrazione, la possibilità di effettuare operazioni di trading su CFD aventi come attività sottostanti valute, azioni, indici e materie prime;
iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading sono richiesti la registrazione e un investimento in denaro mediante il versamento di somme su un conto aperto on line. In particolare, sul sito vengono offerte sei tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Educational", "Standard", "Premium", "Vip", "Tailored" e "Robot";
iv. nei termini contrattuali del sito vi sono l'indicazione della Global Top Marketing Ltd, quale società che gestisce il sito medesimo, e il rinvio alla normativa vigente nelle Isole Marshall;
v. nelle pagine del sito in cui è richiesto al cliente di indicare il metodo di pagamento e l'indirizzo di fatturazione è, invece, riportata l'informazione secondo cui il sito sarebbe gestito dalla GPS Marketing Ltd, con sede legale a Sofia.
VISTA la Delibera Consob n. 21261 del 12 febbraio 2020, con la quale è stato ordinato alle società Global Top Marketing Ltd e GPS Marketing Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://profit-trade.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://profit-trade.net è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://profittrade.net, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è disponibile in lingua italiana;
CONSIDERATO che le società Global Top Marketing Ltd e GPS Marketing Ltd - menzionate all'interno del sito, rispettivamente, nei termini contrattuali e nelle pagine in cui è richiesto al cliente di indicare il metodo di pagamento e l'indirizzo di fatturazione - non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale «L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche»;
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF, rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo", la Consob «può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione»;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://profit-trade.net, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
27 maggio 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona