Delibera n. 21407 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.rmt500.net
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
VISTE le Delibere n. 21153 del 20 novembre 2019 e n. 21225 del 23 gennaio 2020 con le quali Consob ha ordinato, ai sensi dell'art. 7-octies, lett. b), del Tuf, alla società RMT 500 Ltd, con sede alle Isole Marshall, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere rispettivamente mediante i siti internet www.rmt500.com e www.rtm500.com;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.rmt500.net è emerso che:
i. mediante il sito www.rmt500.net, disponibile anche in lingua italiana e dalla struttura nonché dai contenuti analoghi ai sopracitati siti www.rmt500.com e www.rtm500.com, viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di fare trading su futures e CFD aventi come sottostante valute, indici, materie prime e azioni tramite la piattaforma Metatrader4;
ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, sono disponibili tre tipologie di conto denominate, a seconda dei benefit prospettati, "Monza", "Argento" e "Oro";
iii. quanto alla riconducibilità del sito in esame, all'interno dello stesso si fa genericamente riferimento a "RMT500";
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.rmt500.net, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto tale sito è consultabile anche in lingua italiana ed è stata altresì riferita attività di contatto mediante sollecitazioni telefoniche non richieste nei confronti del pubblico italiano (c.d. cold calling);
CONSIDERATO che "RMT500", menzionata nel sito internet, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.rmt500.net consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
17 giugno 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona