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Bollettino


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Delibera n. 21427

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite i siti internet https://www.tradeidea.co, https://elitetrading.co, secure.elitetrading.co e trading.elitetrading.co

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul web è emerso che:

i. il sito https://www.tradeidea.co è attivo, consultabile anche in lingua italiana e offre «analisi di mercato» e «formazione» per «trader nuovi ed esperti»;

ii. il sito https://www.tradeidea.co menziona il marchio "Trade Idea", senza indicazioni circa la denominazione e la sede legale della società cui lo stesso apparterrebbe;

iii. effettuando la registrazione sul sito https://www.tradeidea.co si accede a un'area riservata ospitata sul sito https://elitetrading.co;

iv. nell'area riservata del sito https://elitetrading.co è possibile: a) aprire un conto di trading e depositarvi somme di denaro compilando l'apposito modulo raggiungibile all'indirizzo secure.elitetrading.co; b) effettuare operazioni su CFD aventi come sottostanti azioni, indici, valute e materie prime tramite la piattaforma di trading raggiungibile all'indirizzo trading.elitetrading.co, cui l'utente viene instradato selezionando il link "Trading Room";

v. nei "Termini e condizioni" del sito https://elitetrading.co viene menzionata, quale controparte contrattuale, la società Netbit Services and Solutions Limited, con sede legale a Tallin;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti https://www.tradeidea.co, https://elitetrading.co, secure.elitetrading.co e trading.elitetrading.co è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet https://www.tradeidea.co, https://elitetrading.co, secure.elitetrading.co e trading.elitetrading.co, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i siti sono disponibili in lingua italiana e, con riferimento ai siti https://www.tradeidea.co e https://elitetrading.co, è stata riferita un'attività di contatto con la clientela italiana mediante sollecitazioni telefoniche (c.d. "cold calling") da parte di soggetti operanti per conto dei siti stessi;

CONSIDERATO che "Trade Idea" e Netbit Services and Solutions Limited, menzionate rispettivamente sui siti https://www.tradeidea.co e https://elitetrading.co, non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale «L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche»;

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF, rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo", la Consob «può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione»;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite i siti https://www.tradeidea.co, https://elitetrading.co, secure.elitetrading.co e trading.elitetrading.co, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

2 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona