Delibera n. 21429 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21429
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://swissglobalpro.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://swissglobalpro.com è emerso che:
i. mediante il sito https://swissglobalpro.com, disponibile anche in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute;
ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line;
iii. in particolare, nel sito vengono indicate quattro tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Classico", "Oro", "Platino" e "VIP";
iv. quanto alla riconducibilità, nella sezione del sito denominata "Informativa sulla Privacy dell'Azienda" si legge che "Swiss Global Pro is a trading name of DevTech Holding and the website https://swissglobalpro.com is owned and operated by DevTech Holding", con asserite sedi a Londra e Saint Vincent e Grenadines. Nel sito, inoltre, sono riportati due indirizzi presso Londra e Sydney. Inoltre, in calce alle pagine del sito https://swissglobalpro.com, è indicata un'utenza telefonica con prefisso italiano;
VISTA la Delibera Consob n. 21323 del 7 aprile 2020 con la quale si è ordinato alla società DevTech Holding di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il diverso sito internet www.fincogb.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://swissglobalpro.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://swissglobalpro.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet risulta consultabile anche in lingua italiana, è stata riferita un'attività di contatto mediante sollecitazioni telefoniche non richieste (c.d. cold calling) nei confronti dei risparmiatori italiani ed in calce alle pagine web del sito è indicata un'utenza con prefisso telefonico nazionale;
CONSIDERATO che DevTech Holding, menzionata nel sito internet https://swissglobalpro.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://swissglobalpro.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
2 luglio 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona