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Bollettino


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Delibera n. 21440

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.uptos.net

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.uptos.net è emerso che:

i. il sito è attivo e disponibile in lingua italiana;

ii. il sito prospetta, previa registrazione e apertura di un conto, la possibilità di operare su CFD aventi quale sottostante valute, azioni e materie prime tramite una piattaforma di trading dedicata;

iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento mediante il versamento di somme di denaro sul conto aperto on line; in particolare, sono disponibili sei tipologie di conto denominate, anche a seconda dei benefit prospettati, "Student", "Starter", "Premium", "Advanced", "Pro" e "Vip";

iv. all'interno della sezione "Terms and Conditions" è indicata la società denominata Uptos Ltd con asserita sede a Saint Vincent and Grenadines;

v. in calce alle pagine web del sito è indicata la casella di posta elettronica support-it@uptos.net.

VISTA la Delibera Consob n. 21363 del 13 maggio 2020 con la quale è stato ordinato alla società denominata Uptos Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet www.uptos.com avente contenuti analoghi al sito www.uptos.net;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.uptos.net è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.uptos.net, è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è disponibile in lingua italiana ed è stata, inoltre, riferita attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richiesta (c.d. "cold calling") nei confronti del pubblico italiano;

CONSIDERATO che la società denominata "Uptos Ltd" menzionata all'interno del sito internet non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.uptos.net, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

8 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona