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Bollettino


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Delibera n. 21444

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.capoinvestgroup.co.uk

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.capoinvestgroup.co.uk è emerso che:

i. il sito risulta attivo e disponibile parzialmente in italiano, lingua in cui è consultabile l'area riservata accessibile previa registrazione;

ii. mediante il sito viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di fare trading su CFD relativi a azioni, indici e materie prime;

iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line;

iv. sul sito vengono prospettate quattro tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto, "Micro", "Standard", "Gold" e "Vip";

v. quanto alla riconducibilità del sito in esame, i Terms and Conditions indicano come controparte la "Capoinvest.com", mentre nella "privacy policy" è indicata come controparte la società "Capoinvest Ltd" con sede nelle Marshall Islands;

VISTA la Delibera Consob n. 21331 del 22 aprile 2020 con la quale si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il distinto sito internet www.capo-invest.com;

CONSIDERATI, peraltro, i profili di similitudine relativi a denominazione, contenuto e veste grafica tra il sopra citato sito web già oggetto di istruttoria e il sito internet www.capoinvestgroup.co.uk;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.capoinvestgroup.co.uk, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è redatto parzialmente in italiano ed è stata riferita attività di contatto mediante sollecitazioni non richieste (c.d. cold calling) nei confronti del pubblico italiano;

RILEVATO che l'operatività svolta tramite il sito non risulta riconducibile ad alcun soggetto autorizzato;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.capoinvestgroup.co.uk consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

15 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona