Delibera n. 21467 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21467
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://maximarkets.org
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://maximarkets.org è emerso che:
i. il sito è attivo e offre la possibilità di effettuare operazioni su CFD aventi come sottostanti azioni, indici valute, criptovalute e materie prime tramite una piattaforma di trading online dedicata;
ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading sono richiesti la registrazione sul sito e un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto online;
iii.in calce alle pagine e nei termini contrattuali del sito viene menzionata la società Maxi Services Ltd, con sede dichiarata a St. Vincent and the Grenadines, la quale figura altresì nel contratto fatto sottoscrivere ai clienti.
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://maximarkets.org è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://maximarkets.org, è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita un'attività di contatto con la clientela residente in Italia mediante sollecitazioni telefoniche (c.d. "cold calling") da parte di soggetti operanti per conto del sito stesso;
CONSIDERATO che la società Maxi Services Ltd, cui il sito https://maximarkets.org risulta riferibile, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale «L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche»;
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF, rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo", la Consob «può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione»;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://maximarkets.org, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
29 luglio 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona