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Bollettino


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Delibera n. 21468

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.gnt-fin.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.gnt-fin.com è emerso che:

i. il sito internet www.gnt-fin.com risulta attivo e prospetta, previa apertura di conti denominati "Bronze", "Silver", "Gold" e "Platinum", la possibilità di operare su forex, indici, azioni e commodities tramite le piattaforme di trading SIRIX e Metatrader 4;

ii. l'utente, a seguito della registrazione, può accedere all'area riservata dove è possibile effettuare depositi e prelievi sul proprio conto di trading;

iii. quanto alla riconducibilità del sito in esame, si menziona la "Gntfin LTD", nella sezione "Contact us", sotto l'espressione "Get in touch with us", si legge "London Office, Bulgaria, Sofia 1700, Sofia region (capital), Sofia Municipality, Lozenets district Yordan Radichkov Str. No. 5B, ap. Store 1"; "Head Quarters, 9 Boulevard du Jardin Exotique, 98000 Monaco"; "Secondary Branch, 10 King William St, London EC4N 7TW, UK";

VISTA la Delibera n. 21399 del 10 giugno 2020 con la quale si è ordinato a "GNTFIN LTD", con asserita sede a Monaco, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto sito internet www.gntfin.com;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio in parte sovrapponibile a quello del suddetto sito internet www.gntfin.com, il sito www.gnt-fin.com replica i contenuti e il formato grafico del medesimo sito www.gntfin.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet wwww.gnt-fin.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.gntfin.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita un'attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richiesta (c.d. "cold calling") nei confronti del pubblico italiano;

CONSIDERATO che "Gntfin LTD", con asserita sede a Monaco, menzionata nel sito internet www.gnt-fin.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.gnt-fin.com consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

29 luglio 2020

 

IL PRESIDENTE
Paolo Savona