Delibera n. 21478 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21478
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d. lg. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.acquantum.eu
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.acquantum.eu è emerso che:
i. il sito risulta attivo e disponibile anche in lingua italiana;
ii. il sito offre al potenziale investitore, previa registrazione e apertura di un conto, la possibilità di negoziare sul mercato Forex, fare trading su azioni, crypto, indici e materie prime. Viene altresì indicata l'attività di gestione patrimoniale svolta;
iii. per l'effettuazione delle operazioni è richiesto un investimento in denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, sono disponibili quattro tipologie di conto denominate "Di base", "Argento", "Oro" e "Platino", differenziate per importo del versamento minimo richiesto, con garanzie e funzionalità correlate al versamento effettuato;
iv. nelle pagine del sito è riportata la denominazione "Acquantum AG", con indicazione della sede legale di Aquantum GmbH, impresa di investimento tedesca con denominazione similare e la specifica "Regolamentato dalla Consob". E' unitamente indicata la denominazione "Luxor AMT Group/Luxor Asset Management Trust" nonché la sede legale di Luxor Asset Management Trust Reg., impresa di investimento del Liechtenstein iscritta nell'elenco Consob delle imprese di investimento autorizzate in altri Stati UE senza succursale in Italia.
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.acquantum.eu è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari, nonché risulterebbe prestata un'attività di gestione patrimoniale;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.acquantum.eu, è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet è disponibile in lingua italiana ed è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richiesta (c.d. "cold calling") nei confronti del pubblico italiano;
CONSIDERATO che il soggetto denominato "Acquantum AG", menzionato all'interno del sito internet, non è autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano, in quanto non risulta iscritto nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf e che il medesimo soggetto non va confuso con la società "Aquantum GmbH", che risulta invece autorizzata dalla Bafin tedesca ed è iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ex art. 20 Tuf;
CONSIDERATO inoltre che il soggetto denominato "Luxor AMT Group/Luxor Asset Management Trust", menzionato unitamente ad "Acquantum AG" all'interno del sito internet, non è autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano, in quanto non risulta iscritto nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf e che il medesimo soggetto non va confuso con la società "Luxor Asset Management Trust Reg.", che risulta invece autorizzata dall'Autorità di vigilanza del Liechtenstein FMA ed è iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ex art. 20 Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d. lg. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet www.acquantum.eu, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
2 settembre 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona