Delibera n. 21482 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21482
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet www.jp.finance e le relative pagine https://trade.jp.finance e https://cashier.jp.finance
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul web è emerso che:
i. il sito www.jp.finance è attivo e offre agli utenti la possibilità di effettuare operazioni di
trading su CFD aventi come sottostanti azioni, indici, materie prime, valute e criptovalute;
ii. per poter effettuare le operazioni di trading sono richieste la registrazione al sito e l'apertura di un conto su cui depositare la provvista;
iii. effettuando la registrazione al sito www.jp.finance si accede all'area riservata raggiungibile anche tramite l'indirizzo https://trade.jp.finance, ove è ospitata la piattaforma di trading online;
iv. nell'area riservata è, inoltre, presente il link "Deposit" che, per il versamento delle somme di denaro sul conto, instrada l'utente al differente url https://cashier.jp.finance. In particolare, vengono offerte cinque tipologie di conto, denominate "Basic", "Bronze", "Silver", "Gold" e "Platinum";
v. i termini contrattuali del sito www.jp.finance menzionano la società Jean Pierre Technologies LTD, con sede dichiarata alle Marshall Islands;
vi. nei contatti del sito www.jp.finance sono, inoltre, riportati gli indirizzi di due uffici della società, uno ubicato a Londra e l'altro a Sydney.
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i domini www.jp.finance, https://trade.jp.finance e https://cashier.jp.finance è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i domini www.jp.finance, https://trade.jp.finance e https://cashier.jp.finance, è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione non richiesta nei confronti del pubblico italiano (c.d. "cold calling");
CONSIDERATO che la società Jean Pierre Technologies LTD, cui i domini www.jp.finance, https://trade.jp.finance e https://cashier.jp.finance risultano riferibili, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale «L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche»;
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF, rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo", la Consob «può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione»;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet www.jp.finance e le relative pagine https://trade.jp.finance e https://cashier.jp.finance, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
2 settembre 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona