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Bollettino


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Delibera n. 21486

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://www.marketfxc.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://www.marketfxc.com è emerso che:

i. il sito è attivo e disponibile anche in versione lingua italiana;

ii. il sito offre, previa registrazione, la possibilità di negoziare CFD su valute, azioni e materie prime mediante la piattaforma di trading dedicata;

iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading sono richiesti la registrazione sul sito e un investimento di denaro mediante il versamento di somme su un conto aperto online. In particolare, sono disponibili tre tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Bronzo", "Argento" e "Oro";

iv. all'interno della sezione denominata "Termini e Condizioni" è indicata la società denominata Equalizer Ltd con asserita sede in Bulgaria;

v. nella sezione denominata "Contattaci" sono riportati i seguenti indirizzi email: finance@marketfxc.com; support@marketfxc.com; compliance@marketfxc.com unitamente all'indirizzo della sede sociale.

VISTE le Delibere Consob n. 21174 del 5 dicembre 2019 e n. 21410 del 17 giugno 2020, con le quali è stato ordinato alla società Equalizer Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite i distinti siti internet https://www.capitalgma.com; www.capitalgmafx.com, https://secure.capitalgmafx.com, https://trade.capitalgmafx.com, www.marketscfds.com, https://secure.marketscfds.com, https://trading.marketscfds.com, https://ztrade24.com, https://secure.ztrade24.com e https://trade.ztrade24.com;

RILEVATO che il sito internet https://www.marketfxc.com presenta contenuti e format grafico analoghi al distinto sito internet www.marketscfds.com di cui alla citata Delibera Consob n. 21410;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://www.marketfxc.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://www.marketfxc.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è disponibile in lingua italiana;

CONSIDERATO che la società Equalizer Ltd non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale «L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche»;

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF, rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo", la Consob «può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione»;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito https://www.marketfxc.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

2 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona