Delibera n. 21510 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21510
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https:// crypteriumfs.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul web è emerso che:
i. mediante il sito https://crypteriumfs.com viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni su azioni, ETF e CFD aventi quale sottostante valute, indici e materie prime;
ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento in denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente connesso dall'Italia; in particolare, sono disponibili tre tipologie di conto denominate, anche a seconda dei benefit prospettati, "Micro", "Standard" e "Premium";
iii. nel sito https://crypteriumfs.com sono presenti generici riferimenti al brand "Crypterium Financial Services";
iv. nella sezione "Contact" sono indicati un'utenza telefonica non italiana +447466659062 e l'indirizzo "4 apt. Flawing Street. The Grand Avenue. Liverpool, UK 33342".
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://crypteriumfs.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il dominio https://crypteriumfs.com è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richiesta (c.d. "cold calling") nei confronti del pubblico italiano;
CONSIDERATO che "Crypterium Financial Services" cui risulta riferibile il dominio https://crypteriumfs.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://crypteriumfs.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
22 settembre 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona