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Bollettino


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Delibera n. 21514

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d. lg. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.luxoramt.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle vrifiche svolte sul sito internet www.luxoramt.com è emerso che:

i. il sito risulta attivo e tra le versioni disponibili è indicata la lingua italiana;

ii. il sito offre al potenziale investitore, previa registrazione e apertura di un conto, la possibilità di negoziare sul mercato Forex, fare trading su azioni, crypto, indici e materie prime;

iii. per l'effettuazione delle operazioni è richiesto un investimento in denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, sono disponibili quattro tipologie di conto denominate "Basic", "Silver", "Gold" e "Platinum", differenziate per importo del versamento minimo richiesto, con garanzie e funzionalità correlate al versamento effettuato;

iv. nelle pagine del sito è riportata la denominazione "Luxor Asset Management Trust/Luxor AMT Group";

v. è poi presente la specifica "Regulated by Consob".

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.luxoramt.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.luxoramt.com, è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto la lingua italiana è riportata tra le versioni linguistiche disponibili del sito e che sono state inoltre riferite attività di contatto del pubblico italiano tramite email e utilizzo dei social;

CONSIDERATO che il sito www.luxoramt.com presenta contenuti analoghi a quelli del sito www.acquantum.eu, già oggetto dell'ordine di cessazione della violazione adottato con Delibera Consob n. 21478 del 2 settembre 2020;

CONSIDERATO che il sito www.luxoramt.com non è riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d. lg. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet www.luxoramt.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

22 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona