Delibera n. 21526 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21526
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d. lg. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.fx-leader.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.fx-leader.com è emerso che:
i. il sito risulta attivo e disponibile anche in lingua italiana;
ii. mediante il sito www.fx-leader.com viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di negoziare strumenti finanziari quali CFD su vari sottostanti quali valute, azioni e materie prime, utilizzando la piattaforma di trading ivi presente;
iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento in denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in proposito, sul sito vengono prospettate varie tipologie di conto denominate "Regolare", "Argento", "Oro" e "Platinum";
iv.quanto alla riconducibilità del sito www.fx-leader.com, nei "termini legali" disponibili on line è indicato che "il presente Accordo è stipulato da Fintech Software Inc. con sede legale presso Trust Company Complex, [..] Marshall Islands MH96960 (di seguito denominata: la "Società"), Oproserv Limited, una società privata registrata secondo le leggi del Regno Unito con sede legale in 78 York Street, Londra, mentre in calce alla home page del sito è riportato il riferimento alla società Leadernet OU con asserita sede a Tallinn;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.fx-leader.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.fx-leader.com, è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet è disponibile in lingua italiana;
CONSIDERATO che nessuna delle società menzionate nel sito www.fx-leader.com è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto nessuna è iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf ;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d. lg. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet www.fx-leader.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
7 ottobre 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona