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Bollettino


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Delibera n. 21528

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.grahamfe.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:

i. il sito internet www.grahamfe.com attivo e disponibile anche in versione italiana, offre la possibilità di negoziare sul mercato Forex e fare trading su CFD previa apertura di uno dei conti di trading pubblicizzati;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento in denaro mediante il versamento di somme su un conto aperto on line;

iii. nel sito vengono prospettate 6 tipologie di conto ("Micro", "Mini", "Argento", "Oro", "Diamante" e "Vip"" il cui deposito minimo, che varia in funzione del tipo di account, è compreso tra 500 dollari, per il conto "Micro", e 500.000 dollari per il conto "Vip";

iv. quanto alla riconducibilità, nella pagina "Termini e Condizioni", si legge che "Il sito Web è di proprietà e gestito da: Elit Property Vision LTD 1574 Sofia", mentre in calce alle pagine del sito è specificato che "GrahamFE.com è di proprietà di GrahamFE FinServices LTD" con sede dichiarata in Bulgaria all'indirizzo 1421 Sofia City – Distretto di Sofia – Bulgaria Lozenets Bolgrad No 5";

v. nella sezione "Contatti" è disponibile un form di contatto per chiedere informazioni;

VISTE le Delibere n. 21152 del 20 novembre 2019 e n. 21288 del 4 marzo 2020 con le quali si è ordinato a Elit Property Vision Ltd. di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere, rispettivamente, mediante i distinti siti internet https://richmondfx.co e https://richmondfx.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.grahamfe.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.grahamfe.com è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet è disponibile in lingua italiana;

CONSIDERATO che Elit Property Vision Ltd e GrahamFE FinServices LTD menzionate nel sito www.grahamfe.com, non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf ;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.grahamfe.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

7 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona