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Bollettino


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Delibera n. 21530

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.dgxlimited.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.dgxlimited.com è emerso che:

i. mediante il sito www.dgxlimited.com, disponibile anche in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute, indici, materie prime e criptovalute;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito – tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano – l'apertura di un account ed il versamento di una somma di denaro;

iii. in particolare, sul sito www.dgxlimited.com vengono prospettate – a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati – cinque tipologie di conto denominate "Base", "Bronzo", "Argento", "Oro" e "Platino" e viene elencata una ulteriore tipologia di conto, denominata "Nero", dedicata ai "clienti esclusivi", per la quale è indicata la necessità di "contattare l'Account Manager";

iv. quanto alla riconducibilità, nella sezione del sito denominata "la nostra azienda", è indicata la società Digital Exchange Limited; nella diversa sezione "contact us", è menzionata Securex Plus Solutions EOOD, con asserita sede in Bulgaria; inoltre, nei "terms and contiditions" del sito www.dgxlimited.com si legge che "Digital Exchange Limited ("the Company") offers access to its web site to you the costumer […] and the use of its services […]. Digital Exchange Limited is owned and operated by Securex Plus Solutions EOOD";

v. nell'anzidetta sezione "contact us" del sito www.dgxlimited.com è indicata una utenza telefonica di contatto specificamente dedicata all'Italia che reca il prefisso nazionale italiano;

VISTE le Delibere n. 21381 del 21 maggio 2020 e n. 21469 del 29 luglio 2020 con le quali si è ordinato a Digital Exchange Limited e Securex Plus Solutions EOOD, con asserita sede in Bulgaria, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere, rispettivamente, mediante i distinti siti internet www.dgxltd.com e www.dgxltd.io;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio in parte sovrapponibile a quelli dei suddetti siti internet www.dgxltd.com e www.dgxltd.io, il sito www.dgxlimited.com replica i contenuti e il formato grafico dei medesimi siti www.dgxltd.com e www.dgxltd.io;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.dgxlimited.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.dgxlimited.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet risulta consultabile anche in lingua italiana; per il medesimo sito internet è stata altresì riferita attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richiesta (c.d. "cold calling") nei confronti degli utenti italiani; all'interno del sito www.dgxlimited.com è stata inoltre rinvenuta l'indicazione di una utenza telefonica con prefisso nazionale italiano specificamente dedicata all'Italia;

CONSIDERATO che Digital Exchange Limited e Securex Plus Solutions EOOD, con asserita sede in Bulgaria, menzionate nel sito internet www.dgxlimited.com, non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.dgxlimited.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

7 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona