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Bollettino


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Delibera n. 21538

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://the-premium-brokers.net e la relativa pagina https://trader.secure.the-premium-brokers.net.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://the-premium-brokers.net è emerso che:

i. mediante il sito https://the-premium-brokers.net, disponibile anche in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute e su azioni;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading all'utente è richiesto di iscriversi al sito https://the-premium-brokers.net tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, accedere all'area personale disponibile all'indirizzo https://trader.secure.thepremium-brokers.net e consultabile in lingua italiana ed ivi impiegare una somma di denaro;

iii. quanto alla riconducibilità, in calce alle pagine del sito si legge che "this site is owned and operated by Premium Solutions Ltd", con sede alle Isole Marshall. La medesima società è inoltre menzionata nella sezione del sito https://the-premium-brokers.net denominata "termini e condizioni";

VISTE le Delibere n. 21154 del 20 novembre 2019, n. 21262 del 12 febbraio 2020 e n. 21321 del 7 aprile 2020 con le quali si è ordinato a Premium Solutions Ltd, con sede alle Isole Marshall, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere, rispettivamente, mediante i distinti siti internet https://thepremiumbrokers.com, www.thepremiumbrokers.net e la relativa pagina https://trader.secure.thepremiumbrokers.net nonché mediante il sito https://the-premiumbrokers.com;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio in parte sovrapponibile a quello dei suddetti siti internet https://thepremiumbrokers.com, www.thepremiumbrokers.net, della relativa pagina https://trader.secure.thepremiumbrokers.net nonché del sito https://the-premium-brokers.com, il dominio https://the-premium-brokers.net e la relativa pagina https://trader.secure.the-premiumbrokers.net replicano i contenuti e il formato grafico dei medesimi siti https://thepremiumbrokers.com, www.thepremiumbrokers.net, della relativa pagina https://trader.secure.thepremiumbrokers.net nonché del sito https://the-premium-brokers.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://the-premium-brokers.net e la relativa pagina https://trader.secure.the-premium-brokers.net è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://thepremium-brokers.net e la relativa pagina https://trader.secure.the-premium-brokers.net, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet https://the-premium-brokers.net e la relativa pagina https://trader.secure.the-premium-brokers.net risultano consultabili anche in lingua italiana e, per gli stessi, è stata altresì riferita attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richiesta (c.d. "cold calling") nei confronti degli utenti italiani;

CONSIDERATO che Premium Solutions Ltd, con sede alle Isole Marshall, menzionata nel sito internet https://the-premium-brokers.net e nella relativa pagina https://trader.secure.thepremium-brokers.net, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://the-premium-brokers.net e la relativa pagina https://trader.secure.the-premiumbrokers.net consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

15 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona