Delibera n. 21541 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21541
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.ainvestments.biz
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Delibera n. 20881 del 3 aprile 2019 con la quale si è ordinato a Esos International Ltd, con sede alle Marshall Islands, e Kadeky International SRO, con asserita sede nella Repubblica Ceca, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il sito www.ainvestments.com;
RILEVATO che dalle verifiche effettuate è emerso che:
i. digitando attualmente l'indirizzo www.ainvestments.com si viene automaticamente indirizzati al sito www.ainvestments.biz, che, oltre ad avere medesimi contenuti e format grafico del sito www.ainvestments.com, risulta essere consultabile in lingua italiana e privo di meccanismi atti a impedire la registrazione degli utenti italiani;
ii. l'accesso al sito www.ainvestments.biz avviene, dunque, digitando sia quest'ultimo indirizzo sia l'indirizzo www.ainvestments.com;
iii. al potenziale investitore, previa registrazione al sito www.ainvestments.biz e apertura di un conto tramite procedura di registrazione, viene offerta, la possibilità di negoziare sul mercato Forex e fare trading su CFD aventi come sottostante indici, commodity, azioni, ETF e obbligazioni;
iv. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, sono disponibili varie tipologie di conto diversamente denominate a seconda del deposito minimo da effettuare e dei benefit promessi: "standard", "premium", "platinum" e "VIP";
v. nella sezione dei "Termini e Condizioni" vengono indicati quali soggetti cui il sito sarebbe riconducibile la società"ESOS International Ltd", con sede dichiarata alle Isole Marshall e la società "Kadeky International S.R.O.", con asserita sede nella Repubblica Ceca;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.ainvestments.biz è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.ainvestments.biz, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet risulta consultabile anche in lingua italiana;
CONSIDERATO che Esos International Ltd, con sede alle Marshall Islands e Kadeky International S.R.O, con asserita sede nella Repubblica Ceca, menzionate nel sito internet www.ainvestments.biz, non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs.n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.ainvestments.biz consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
15 ottobre 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona