Delibera n. 21573 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21573
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.ascend-market.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:
i. il sito internet www.ascend-market.com prospetta, previa l'apertura di un conto, la possibilità di operare su forex e CFD tramite la piattaforma Metatrader 4 e l'utilizzo di un "PAMM investor programm";
ii. al sito in argomento è possibile registrarsi direttamente dal sito www.berkshiresystem.com, i cui contenuti sono disponibili in lingua italiana e nel quale si legge che "Berkshire System è una società di trading in partnership con il broker Ascend Market";
iii. nelle slide di presentazione pubblicate sul sito www.berkshiresystem.com, viene tra l'altro precisato che "Nella PAMM il cliente si iscrive al broker, fa il deposito sul proprio conto e si collega all'operatività di Berkshire"; nelle medesime slide è indicata la modalità di iscrizione presso il broker Ascend Market, con la presenza di un link alla pagina web di registrazione https://live.ascend-market.com/signup/ycMawOF4;
iv. i contenuti della pagina di registrazione del sito www.ascend-market.com cui si accede dal sito www.berkshiresystem.com sono disponibili in lingua italiana;
v. per la registrazione al sito www.ascend-market.com non è stata riscontrata la presenza di meccanismi bloccanti per gli utenti che si collegano dall'Italia;
vi. il sito è riconducibile alla "Pure M Global Limited" con sede dichiarata a Vanuatu, già destinataria di precedenti ordini - ai sensi dell'art. 7-octies del D.lgs n. 58/98 ("Tuf") – di porre termine alla violazione dell'art. 18 del medesimo decreto;
vii. la società asserisce di essere autorizzata dall'autorità di vigilanza del Paese di origine Vanuatu Financial Services Commission;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading e aderire ad un "PAMM investor programm";
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.ascend-market.com è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto la pagina di registrazione al sito internet è disponibile in lingua italiana e i servizi svolti tramite il medesimo sito sono offerti agli investitori italiani anche tramite il distinto sito www.berkshiresystem.com, disponibile in lingua italiana;
CONSIDERATO che la "Pure M Global Limited" non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf ;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
[…] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.ascend-market.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
6 novembre 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona